Cassazione Penale, Sentenza n. 26154/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per diffamazione a seguito della pubblicazione, sul quotidiano "Il Quotidiano" del 20/05/2018, di un articolo a firma Tripodi che riferiva dell'emissione di un'interdittiva antimafia a carico di Bonavoglia e di presunte prossimità a soggetti legati alla criminalità organizzata. La difesa ha sostenuto che l'articolista non poteva conoscere la revoca dell'interdittiva (emessa dalla Prefettura il 2/05/2018) poiché tale revoca non risultava dal sito della Prefettura, invocando la scriminante del diritto di cronaca, almeno nella forma putativa; inoltre è stata contestata la responsabilità del direttore responsabile Valenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diritto di cronaca imponga al giornalista il diligente controllo degli esiti del procedimento (penale o amministrativo) da cui trae notizia; nel caso di specie l'interdittiva era stata revocata il 2/05/2018, prima della pubblicazione del pezzo del 20/05/2018, circostanza che ne travolgeva il contenuto diffamatorio. Non è stata fornita prova della consultazione del sito della Prefettura né di altri controlli idonei a giustificare la pubblicazione; la rettifica successiva è post factum e non annulla la consumazione istantanea del reato alla data di pubblicazione. Sono state confermate le conseguenze di condanna relative alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile; la sanzione (multa di euro 300,00) non oggetto del ricorso resta inderogata nella sua rilevanza.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021 (Vrenna)
Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna
Principio secondo cui, anche per notizie tratte da procedimenti penali, il giornalista è tenuto a verificarne l'esito giudiziale per accertare se la notizia si sia poi rivelata priva di fondamento; il principio è esteso dalla Corte anche ai procedimenti amministrativi e alla generalità delle fonti procedimentali
Principio del diritto di cronaca
La scriminante del diritto di cronaca richiede una verifica diligente e documentabile degli sviluppi del procedimento da cui si trae la notizia; la forma putativa della scriminante esige prova che il giudizio di attendibilità derivi da elementi concreti (es. consultazioni e fonti verificabili). La rettifica successiva non è idonea a eliminare la consumazione istantanea del reato avvenuta alla pubblicazione
Massime di principio
- Il giornalista deve verificare e documentare gli esiti dei procedimenti (penali, amministrativi, di prevenzione o civili) prima di pubblicare notizie che possano ledere la reputazione di terzi
- La giustificazione per diritto di cronaca, anche in forma putativa, richiede prove concrete della diligenza compiuta; mere affermazioni difensive non sono sufficienti
- La pubblicazione di una rettifica o smentita successiva non annulla la responsabilità per diffamazione già consumata al momento della pubblicazione originaria
- Il direttore responsabile può essere ritenuto corresponsabile se non ha adottato le cautele editoriali richieste per verificare notizie lesive della reputazione
- Il momento consumativo del reato di diffamazione a mezzo stampa è la data di pubblicazione; eventuali eventi sopravvenuti antecedenti alla pubblicazione (es. revoca di un provvedimento) rilevano se non sono stati accertati prima della pubblicazione
- In contenziosi simili, l'onere della prova sulla diligenza e sulle verifiche compiute grava sui ricorrenti (giornalisti/editore)
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