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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21618/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per ricettazione: la difesa ha censurato l'assenza di adeguata prova della provenienza delittuosa del denaro sequestrato (e quindi dell'identificazione del "delitto presupposto" indicato nell'imputazione come art.5 D.Lgs. 74/2000) e ha contestato la legittimità della confisca ex art.240-bis cod. pen. per mancata motivazione sulla "sproporzione patrimoniale".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la motivazione delle corti di merito era insufficiente a individuare e identificare adeguatamente il delitto presupposto, posto che non è sufficiente richiamare indici generici di illeicità o la sola ingiustificatezza del possesso. Ha inoltre evidenziato che, con riguardo ai reati fiscali, rilevano le soglie di punibilità e la necessità di individuare un fatto penalmente rilevante. Per tali ragioni la decisione di merito è stata annullata per carenza di motivazione rispetto agli elementi essenziali del reato di ricettazione e rispetto alla misura patrimoniale (seguito dell'annullamento implicito nella statuizione "Il ricorso è fondato").

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 5

    Indicato quale possibile delitto presupposto di provenienza del denaro; la Corte sottolinea che, se evocato, la tipologia e gli elementi essenziali del reato fiscale devono essere individuati in modo tale da mostrare che si tratta di un fatto penalmente rilevante (soglia di punibilità). Non è sufficiente il richiamo generico a ipotesi di evasione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata rispetto alla confisca patrimoniale: la sua applicazione richiede motivazione sul requisito della "sproporzione patrimoniale" (valutazione degli elementi reddituali e delle spese deducibili) e non può essere disposta senza adeguata indicazione di tale sproporzione.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamata la "clausola di riserva" che impedisce di identificare automaticamente l'autore del reato presupposto nella persona che detiene il bene; la provenienza delittuosa non può essere attribuita senza adeguata individuazione dell'autore originario quando la norma lo richiede.

  • art. 170 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle conseguenze della sopravvenuta estinzione o cause di non punibilità del reato presupposto; la sopravvenuta estinzione non equivale a mancato raggiungimento della soglia di punibilità.

  • Legge 195/2021

    Riforma che ha inciso sulla disciplina della ricettazione e del riciclaggio, ampliando talune ipotesi e prevedendo differenze sanzionatorie a seconda della tipologia del delitto presupposto; la Corte osserva che tali differenze rendono non neutra l'individuazione del delitto presupposto ai fini della pena.

  • Legge 191/1978

    Richiamata come contesto storico dell'introduzione del reato di riciclaggio e della successiva evoluzione normativa che ha inciso sulla rilevanza dell'individuazione del delitto presupposto.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato di ricettazione occorre che la provenienza illecita della cosa sia adeguatamente individuata; la prova logica può essere ammessa ma deve riferirsi a un fatto penalmente rilevante e sufficientemente tipizzato.
  • Indici generici (ingente quantità di denaro, modalità di occultamento, titolarità di più conti o strumenti, assenza di giustificazioni) possono supportare il sospetto ma non bastano da soli a sostituire l'accertamento della tipologia del delitto presupposto in sede di merito.
  • In fase cautelare (sequestro probatorio) è talvolta tollerata minore specificità per consentire approfondimenti investigativi; in sede di giudizio definitivo, con indagini concluse, il giudice deve invece qualificare e motivare l'origine delittuosa in termini tali da individuare la tipologia di reato presupposto.
  • Nei reati fiscali conta la soglia di punibilità: se il fatto è rimasto sotto soglia non può costituire delitto presupposto per ricettazione o riciclaggio.
  • La scelta di qualificare il delitto presupposto ha effetti diretti sulla pena e sulle misure patrimoniali; pertanto l'individuazione e la motivazione rispetto a tale elemento sono rilevanti e non neutre.
  • La mancanza di plausibili giustificazioni da parte dell'imputato può rafforzare l'ipotesi di illiceità, ma il giudice deve comunque collegare logicamente tali elementi a un delitto presupposto specifico o limitarsi ad utilizzare gli strumenti cautelari per approfondire le indagini.

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