Sentenza n. 160/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul D.I. n. 272/2024 del 22.03.2024 del Tribunale di Ragusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Ragusa n. 272/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore ceduto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto n. 272/2024, con il quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato il Comune al pagamento di € 156.218,45, oltre interessi, spese e accessori, in favore della ricorrente quale cessionaria del credito di un’impresa fornitrice di energia. Il Comune, previamente destinatario del titolo notificato il 2 luglio 2024, non ha provveduto al pagamento e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione del giudicato e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Tale condizione risultava soddisfatta, poiché il decreto era stato dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. 12738 del 20 giugno 2024. Il Comune è stato quindi obbligato ad adottare ogni atto necessario per il pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega, incaricato di svolgere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 633 ss. c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, purché ricorrano i presupposti della definitività e dell’esecutorietà.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto, essendo impugnabile soltanto nei limitati casi previsti per la revocazione e l’opposizione di terzo, acquista valore di cosa giudicata.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, quando sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista autorità di cosa giudicata e può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di adottare entro un termine prefissato tutti gli atti necessari al pagamento delle somme risultanti dal titolo giudiziale.
- In caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per compiere le operazioni amministrative, contabili e finanziarie indispensabili all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l’organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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