Cassazione Penale, Sentenza n. 43103/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza del 29/09/2022 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10/05/2021, con la quale era stato ritenuto responsabile, ai soli fini civili, del reato di lesioni aggravate in danno di Sandra Ferlisi. Con il ricorso straordinario il difensore (avv. Liborio Paolo Pastorello) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione finale non aveva tenuto conto dei motivi aggiunti tempestivamente depositati e che vi erano errori nell'indicazione dei motivi di presunta inammissibilità.
La decisione
Nel corso del procedimento, prima dell'udienza camerale, il difensore ha trasmesso telematicamente una rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta anche dal ricorrente. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che non ricorresse l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i principi richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso straordinario. Nel caso, è la disposizione formale che legittima il tipo di impugnazione promosso dal ricorrente contro l'ordinanza della Corte di Cassazione.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede che il ricorso sia dichiarato inammissibile se vi è rinuncia; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia rituale trasmessa dal difensore e sottoscritta dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per disporre il pagamento di Euro 500, ritenendo che non fosse dimostrata l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alle somme accessorie può trovare ostacolo se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto però che, alla luce degli elementi, non risultasse dimostrata l'assenza di profili di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e trasmessa dal difensore, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
- La rinuncia non impedisce comunque l'applicazione delle spese processuali e delle somme dovute alla cassa delle ammende salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa/profili di colpa nella causa di inammissibilità.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno verificare attentamente tutti i profili procedurali e sostanziali (ad es. eventuale tempestivo deposito di motivi aggiunti) perché la rinuncia estingue la possibilità di ottenere pronunciamenti sul merito di quell'impugnazione.
- La trasmissione telematica della rinuncia, se conforme ai requisiti formali e sottoscritta dal ricorrente, è idonea a produrre gli effetti della rinuncia rituale.
- Se si ritiene che la Corte non abbia considerato motivi aggiunti o deduzioni rilevanti, è preferibile uniformare e documentare tali elementi prima di rinunciare, poiché la rinuncia preclude la successiva contestazione di omissioni procedurali relative a quel ricorso.
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