Sentenza del 22/12/2020 n. 6527 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 137/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - PARTI DEL PROCESSO - Appello della parte intimata già contumace in primo grado - Ammissibilità di mere difese e allegazioni documentali - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava presso la CTP di Napoli 38 cartelle esattoriali e l'estratto di ruolo lamentandone la mancata notifica e la prescrizione. In primo grado l'Agenzia non si costituì e la CTP accoglieva il ricorso per mancanza di prova della notifica. In appello l'Agenzia dedusse invece che le cartelle erano state regolarmente notificate e produsse documentazione (relate di notifica, estratti di ruolo, istanze di rateizzazione e domanda di definizione agevolata/"rottamazione"), sostenendo altresì che la partecipazione della contribuente a procedure di rateizzazione/rottamazione implicava riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione. L'appellato eccepì nullità della costituzione dell'Agenzia a mezzo avvocato del libero foro e la decadenza per mancato deposito degli originali nei termini; l'Agenzia contestò tali eccezioni. Il giudice ha dovuto valutare la ammissibilità delle difese e delle produzioni documentali in grado di appello e se le allegazioni dell'Agenzia costituissero 'nuove' eccezioni vietate dall'art. 57 co.2 D.Lgs. 546/1992 o mere difese dirette a confutare le censure del contribuente.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto valide la costituzione e la rappresentanza dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, ha ammesso le produzioni documentali depositate in appello rilevandone la rilevanza e la possibilità di utilizzarle nel processo tributario in quanto mere difese (non nuove eccezioni) volte a contestare la mancata notifica lamentata dal contribuente. Dalla documentazione è risultata la regolare notifica delle cartelle; essendo quindi definitive (non impugnate nei termini), il ricorso del contribuente è manifestamente infondato. La CTR ha riformato la sentenza di primo grado e ha compensato le spese di lite, giustificando la compensazione con l'omessa tempestiva produzione in primo grado da parte dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2
La norma vieta l'introduzione in appello di eccezioni nuove che ampliano il thema decidendum; tuttavia non impedisce la deduzione in appello di mere difese o eccezioni improprie dirette a contestare fatti già posti a fondamento del ricorso introduttivo (es. la contestazione della mancata notifica).
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
Richiama il termine per il deposito delle memorie e delle produzioni processuali; nel caso però la mancata produzione in primo grado non vieta automaticamente la produzione in appello nel rito tributario quando si tratti di documenti preesistenti e rilevanti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Sottolinea la specialità del processo tributario e la disciplina sulle prove; la giurisprudenza interpreta che il processo tributario ammette la produzione in appello di documenti preesistenti anche se non prodotti in primo grado.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19, 24
Riferimenti alla natura impugnatoria e all'oggetto delimitato del giudizio tributario: il processo è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa avanzata con l'atto impugnato e degli elementi di fatto e diritto indicati nel ricorso.
D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016), art. 6 e disciplina della definizione agevolata ("rottamazione")
La domanda di definizione agevolata e le istanze di rateizzazione possono essere considerate, secondo l'amministrazione, indice di un riconoscimento del debito e conseguente interruzione della prescrizione; tale valutazione rileva ai fini dell'opposizione all'estratto di ruolo se provata.
Codice civile, art. 2712
Riconosciuta la validità delle copie riprodotte mediante scanner o altri mezzi di riproduzione, purché non contestata nella specificità della conformità rispetto all'originale.
Massime di principio
- Nel processo tributario le deduzioni dell'Amministrazione in grado di appello volte a dimostrare fatti già posti al centro del ricorso (es. avvenuta notifica) costituiscono mere difese e non sono vietate dall'art. 57 co.2 D.Lgs. 546/1992; quindi è ammessa l'allegazione in appello di documenti che provano la notifica.
- La produzione di documenti in appello è generalmente ammessa nel rito tributario anche se non prodotti in primo grado, soprattutto se i documenti sono preesistenti e servono a confutare le censure del ricorrente; l'irrilevanza formale della loro mancata produzione in primo grado non ne esclude l'utilizzabilità.
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocato del libero foro è valida senza necessità di particolari allegazioni probatorie circa l'impiego di quel patrocinio; l'eccezione di nullità per questo motivo è spesso infondata.
- Se la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini, l'estratto di ruolo è consolidato e non è ammissibile opporre in tale sede doglianze che dovevano essere tempestivamente impugnate con la cartella.
- L'omessa produzione in primo grado di prove rilevanti da parte dell'Amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, anche se poi l'appello si risolve a favore dell'Amministrazione.
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