Sentenza n. 535/2026 - Catania, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Angelo di Brolo su istanza di compensazione aumento prezzi materiali edili ed emissione certificati straordinari di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali edili e di emissione dei certificati straordinari di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aggiudicataria di un appalto per lavori di rigenerazione e adeguamento di un campo di calcio comunale, il cui contratto era stato stipulato il 3 marzo 2022, ha chiesto al Comune, con istanza del 23 maggio 2024, il riconoscimento delle compensazioni previste dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e l'emissione dei certificati straordinari di pagamento. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, ha proposto azione avverso il silenzio, deducendo l'obbligo della stazione appaltante di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990. Ha sostenuto che la verifica dei presupposti del beneficio richiede un'attività istruttoria e procedimentalizzata, connotata dall'esercizio di potere tecnico-discrezionale, e che la propria posizione quanto all'an della pretesa è di interesse legittimo tutelabile mediante il rito sul silenzio. Ha inoltre dedotto che l'appalto e le lavorazioni rientravano nell'ambito temporale di applicazione dell'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura patrimoniale e privatistica della controversia, nonché la carenza di interesse, rilevando che l'istanza era stata presentata dopo lo stato finale dei lavori e il certificato di esecuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune e ha accolto l'azione avverso il silenzio nei limiti dell'obbligo di provvedere. Quanto alla giurisdizione, ha ritenuto che la controversia riguardasse la richiesta di avvio e conclusione del procedimento amministrativo diretto a verificare i presupposti per il riconoscimento della compensazione, e non la mera quantificazione di una somma già riconosciuta. In tale fase l'amministrazione esercita un potere autoritativo e discrezionale, sicché la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo quanto all'an della pretesa; la questione relativa al quantum può rilevare solo dopo l'eventuale riconoscimento del compenso. Quanto alla tardività o irricevibilità dell'istanza, il TAR ha affermato che l'amministrazione non può restare inerte neppure quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo comunque adottare un provvedimento espresso e lasciare che siano esplicitati in quella sede i profili valutativi relativi alla ricevibilità e alla spettanza del beneficio. Nel merito, ha rilevato che l'art. 26 d.l. n. 50/2022, anche mediante i commi 6-bis e 6-ter, impone l'aggiornamento dei prezzi per i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate negli anni 2022 e 2023, anche in deroga alle clausole contrattuali. Considerato che le lavorazioni dell'appalto rientravano nel periodo normativamente rilevante, il Comune aveva l'obbligo di concludere il procedimento avviato dall'istanza. L'amministrazione è stata quindi condannata, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi espressamente entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, restando impregiudicato il contenuto della valutazione amministrativa, compresi i profili di ricevibilità della domanda. Le spese sono state compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 26 d.l. n. 50/2022
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici
La disposizione impone l'aggiornamento dei prezzi e il riconoscimento delle relative maggiorazioni per gli appalti di lavori rientranti nei presupposti temporali e oggettivi previsti, anche in deroga alle clausole contrattuali; la verifica della spettanza del beneficio deve essere compiuta dalla stazione appaltante mediante un procedimento istruttorio.
art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022
Le disposizioni di cui al comma 6-bis ... si applicano anche agli appalti pubblici di lavori ... relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ... dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
I commi estendono al 2023 il meccanismo speciale di aggiornamento dei prezzi, disciplinando rispettivamente gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale entro il 31 dicembre 2021 e quelli con termine compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
art. 2 l. n. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie relative alla revisione dei prezzi e ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, nei limiti individuati dalla giurisprudenza in relazione all'esercizio del potere amministrativo.
art. 117, comma 2, c.p.a.
In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato; quando siano necessari adempimenti istruttori, non sostituisce l'amministrazione nella valutazione spettantele.
art. 1, comma 458, lett. b), l. n. 197/2022
Ha inserito nell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 i commi 6-bis e 6-ter, estendendo il meccanismo compensativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023.
Massime di principio
- La richiesta dell'appaltatore volta a ottenere il riconoscimento della revisione o compensazione dei prezzi avvia un procedimento amministrativo nel quale la stazione appaltante deve verificare, mediante adeguata istruttoria, la sussistenza dei presupposti del beneficio e adottare un provvedimento espresso.
- Nella fase relativa all'an della pretesa revisionale, l'appaltatore è titolare di un interesse legittimo, poiché la stazione appaltante esercita un potere autoritativo e discrezionale di verifica dei presupposti; la posizione può assumere consistenza di diritto soggettivo quanto al quantum solo dopo il riconoscimento della spettanza del compenso.
- L'inerzia della stazione appaltante sulla specifica istanza dell'appaltatore è impugnabile con l'azione avverso il silenzio, senza che il giudice possa sostituirsi all'amministrazione nell'accertamento originario dei presupposti e nella determinazione del compenso.
- L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali valutazioni devono essere esplicitate nel provvedimento conclusivo e non giustificano il silenzio.
- Il meccanismo speciale di aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26 d.l. n. 50/2022 si applica, nei presupposti stabiliti dalla norma, alle lavorazioni eseguite o contabilizzate negli anni 2022 e 2023 anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →