Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10165/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 2736/2025, pubblicata il 5 marzo 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 28495/2024.

Giustizia amministrativa202514921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 2736/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero era rimasto inerte e ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Considerato l'inadempimento allegato dalla ricorrente e l'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto provata la pretesa alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata con il giudicato; il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute allo stato non necessarie, salva una possibile successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione che fonda il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato civile da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale civile quale base per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza e l'efficacia del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; accertati tali presupposti e l'inadempimento, può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
  • L'amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza fornire chiarimenti o contestazioni sull'adempimento non supera l'allegazione dell'inadempimento formulata dal creditore; la pretesa può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, dovendo l'amministrazione conformarsi integralmente al contenuto della pronuncia esecutiva.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la necessità di una richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica: il giudice dell'ottemperanza può riservarne l'applicazione a una fase successiva quando, allo stato, non ravvisi sufficienti presupposti e l'inottemperanza dovesse protrarsi oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.