Cassazione Civile, Ordinanza n. 20857/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l’eccessiva durata di un giudizio amministrativo in materia di pubblico impiego, instaurato nel 1998 dinanzi al TAR Lazio e definito per perenzione nel 2011. Il procedimento Pinto ha avuto un iter molto articolato, con tre giudizi di merito complessivi e due giudizi di legittimità, a seguito di precedenti cassazioni con rinvio. Nel decreto impugnato la Corte d’appello di Perugia, nel secondo giudizio di rinvio, ha rideterminato l’indennizzo in euro 4.208,33 e ha liquidato le spese per le varie fasi con importi che la ricorrente assume inferiori ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022. Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., sostenendo che per tutte le fasi di merito dovesse applicarsi lo scaglione di valore euro 1.100,01-5.200,00 e che, in ogni caso, la liquidazione non potesse scendere sotto i minimi tariffari. La controricorrente ha resistito sostenendo, tra l’altro, che la struttura del procedimento fosse unitaria e che la liquidazione delle spese non dovesse essere segmentata nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio conclusosi con il decreto impugnato, il valore della controversia dovesse essere commisurato al decisum effettivo, cioè all’importo dell’equa riparazione riconosciuta nel secondo rinvio, e quindi ricadere nello scaglione euro 1.100,01-5.200,00. Ha inoltre affermato che i minimi tariffari introdotti e confermati dalla disciplina sui parametri forensi sono inderogabili in sede di liquidazione giudiziale, non potendo la riduzione portare il compenso al di sotto del minimo tabellare. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese delle fasi di merito e del presente giudizio, confermando quanto già liquidato per i giudizi di cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, L. n. 89/2001
base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 91 c.p.c.
norma richiamata per la liquidazione delle spese secondo soccombenza e criteri di legge
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato a sostegno dell’inderogabilità dei compensi parametrati ai criteri legali
d.m. n. 55/2014
parametri per la liquidazione dei compensi professionali; applicabili i minimi tabellari
d.m. n. 37/2018
ha modificato l’art. 4 del d.m. n. 55/2014 eliminando l’espressione "di regola", con conseguente rafforzamento dell’inderogabilità dei minimi in sede di liquidazione giudiziale
d.m. n. 147/2022
applicabile ratione temporis alla fase di riassunzione successiva alla sua entrata in vigore; non incide sull’inderogabilità dei minimi e disciplina i valori tabellari da applicare
art. 392 c.p.c.
richiamato per i giudizi di riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio che abbia ad oggetto anche la revisione delle spese, il valore della controversia va determinato in base alla concreta portata del decisum risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio, e non in modo avulso dalla misura effettivamente riconosciuta o contestata.
- La liquidazione giudiziale dei compensi professionali non può essere effettuata al di sotto dei minimi tabellari quando la disciplina vigente li rende inderogabili; la riduzione del compenso incontra il limite minimo previsto dai parametri forensi.
- Le modifiche introdotte ai parametri forensi dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022 vanno lette nel senso di ridurre la discrezionalità del giudice e di garantire maggiore uniformità applicativa, non di consentire liquidazioni inferiori ai minimi.
- Quando la controversia riguardi la sola liquidazione delle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese.
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