Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29523/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della disciplina del reato continuato con riguardo a quattro condanne irrevocabili per reati in materia di stupefacenti commessi in epoche diverse (2012, 2017, 2019, 2021). Il difensore ha dedotto mancata, contraddittoria o illogica motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) e violazione di legge con riferimento ad art. 671, comma 1, ultimo periodo c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), censurando in particolare che il Tribunale non abbia considerato lo stato di tossicodipendenza dell'imputato (assuntore abituale di cocaina) come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso. In sede istruttoria risultava prodotto un unico certificato di positività alla cocaina datato 4.11.2021 (redatto in Istituto penitenziario), cioè relativo alla data dell'ultimo reato, mentre gli altri reati erano anteriori.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo stato di tossicodipendenza, oltre ad essere specificamente dedotto, deve essere corroborato da idonea documentazione e deve essere coevo alla commissione delle condotte criminose. Nel caso di specie mancava prova che la tossicodipendenza fosse contemporanea ai reati anteriori al 4.11.2021; il Tribunale aveva inoltre correttamente valorizzato la notevole distanza temporale (2012–2017–2019–2021) e l'assenza di altri concreti indicatori di un unico disegno criminoso. È stata confermata la considerazione secondo cui non è automatica la presunzione di continuità per reati commessi per procurarsi stupefacenti. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., e in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; menzionata per distinguere i reati di detenzione illecita dalle condotte successive (es. evasione) e valutare l'eventuale collegamento fra fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso relativo alla carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge, usato con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 671 c.p.p.

  • art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    Prevede che lo stato di tossicodipendenza possa essere rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione solo se specificamente dedotto e comprovato da idonea documentazione, e devono ricorrere le condizioni che rendono la dipendenza coeva e influente sulle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Imposizione di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutela della riservatezza.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo stato di tossicodipendenza deve essere provato con documentazione idonea e pertinente, e tale stato deve essere coevo alla commissione dei reati che si intendono unificare.
  • Una significativa distanza temporale tra i reati (anni) è un forte indicatore contrario alla sussistenza di un unico disegno criminoso e può legittimare il rigetto della continuazione.
  • Il fatto che reati siano finalizzati all'approvvigionamento di droga non determina automaticamente la continuità: occorre una valutazione complessiva e la presenza di ulteriori elementi tipici della continuazione (temporalità, modalità e finalità omogenee, pianificazione).
  • Un reato successivo come l'evasione non può essere ricondotto alla stessa unica deliberazione se non era prevedibile o programmabile al momento della commissione dei reati precedenti.
  • In sede di impugnazione è fondamentale produrre prove documentali (certificati medici/ASL, referti) che attestino la dipendenza e la sua contemporaneità rispetto ai fatti per influire sull'applicazione della disciplina del reato continuato.
  • Se lo stato di tossicodipendenza non risulta sufficientemente certificato o non è coevo ai fatti, il mancato esame di tale circostanza da parte del giudice non integra necessariamente vizio di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.