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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 2 in data 12 febbraio 2026 del Comune di Tremestieri Etneo.

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale n. 2 del 12 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza del Comune di Tremestieri Etneo e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua esecuzione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza, ma dà conto della sopravvenuta presentazione, il 25 febbraio 2025, di una nuova SCIA per la sola attività di ludoteca. La ricorrente ha dichiarato di conservare l’interesse alla decisione di merito, sostenendo quindi implicitamente la permanenza dell’interesse alla tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile. La nuova SCIA, pur riguardando la sola attività di ludoteca, consente di accogliere fino a 78 bambini, a fronte dei precedenti 58 complessivamente distribuiti tra le due attività, e permette comunque alla società di operare nel settore di riferimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto integralmente ristorabile in sede di merito l’eventuale pregiudizio patrimoniale. La prossimità dell’udienza pubblica fissata per l’11 giugno 2026 ha ulteriormente escluso la necessità della tutela interinale. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione dello svolgimento complessivo della fase e del precedente decreto monocratico n. 59 del 20 febbraio 2026. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza dell’11 giugno 2026 per la decisione di merito.

Massime di principio

  • La presentazione di una nuova SCIA che consenta comunque al privato di svolgere l’attività economica di riferimento può escludere il periculum in mora, anche quando il privato dichiari di mantenere l’interesse alla decisione del ricorso nel merito.
  • Il pregiudizio patrimoniale è inidoneo, di regola, a fondare la tutela cautelare quando possa essere integralmente reintegrato mediante il risarcimento o altra tutela ottenibile nella fase di merito.
  • La prossimità della fissazione dell’udienza pubblica di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’attualità e dell’irreparabilità del pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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