Sentenza del 07/06/2016 n. 3358 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - PANNELLI SU DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ESENZIONE - INAPPLICABILITÀ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione è stata esclusa. I distributori automatici non possono essere considerati la sede di svolgimento dell'attività commerciale ai sensi della norma agevolativa. Inoltre, i pannelli raffiguranti i prodotti e il loro marchio costituiscono mezzi pubblicitari e non insegne di esercizio. Di conseguenza, l'imposta sulla pubblicità è applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i pannelli esposti sui distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati e il relativo marchio, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni e servizi. La questione riguardava quindi sia la qualificazione dei distributori automatici come sede dell'attività, sia la natura dei pannelli come insegne di esercizio anziché mezzi pubblicitari.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede che il messaggio sia un'insegna di esercizio e che sia collocato presso la sede effettiva dell'attività. Non si applica a pannelli meramente promozionali collocati su distributori automatici.
Massime di principio
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente comprese nella norma.
- Per beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio, il messaggio deve identificare la sede dell'attività e non limitarsi a promuovere un prodotto o un marchio.
- Un distributore automatico, anche se utilizzato per vendere direttamente prodotti, non equivale necessariamente alla sede dell'impresa o dell'attività commerciale.
- La raffigurazione di prodotti, marchi o messaggi promozionali è normalmente indicativa di un mezzo pubblicitario, non di un'insegna di esercizio.
- La qualificazione dipende dalla funzione concreta del pannello: identificare il luogo dell'attività oppure promuovere prodotti e marchi. Nel secondo caso, l'esenzione non è applicabile.
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