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Ordinanza

Ordinanza n. 805/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento -del provvedimento -OMISSIS- 21-06-2023 emanato dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Comando della Squadra Aerea, nella parte in cui, al fine di corrispondere l'indennità di servizio aereo nella misura di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022, prevede il conteggio separato dei movimenti di aeromobili gestiti dalle Torri di Controllo (TWR) e dal servizio di Controllo e Avvicinamento (APP); -di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o successivo, anche non noto che al fine di corrispondere l'indennità di servizio aereo nella misura di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022, prevede il conteggio separato dei movimenti aeromobili gestiti dalle Torri di Controllo (TWR) e dal servizio di Controllo e Avvicinamento (APP) ovvero impedisce il computo complessivo dei voli trattati dai servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022;

Giustizia amministrativa202313777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale del 21 giugno 2023 relativo al calcolo dell'indennità di servizio aereo mediante conteggio separato dei movimenti gestiti dalle Torri di Controllo (TWR) e dal servizio di Controllo e Avvicinamento (APP)

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando della Squadra Aerea, nella parte in cui, ai fini della corresponsione dell'indennità di servizio aereo nella misura prevista dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022, impone il conteggio separato dei movimenti di aeromobili gestiti dai servizi delle Torri di Controllo (TWR) e di Controllo e Avvicinamento (APP), impedendo il computo complessivo dei voli trattati dai due servizi. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire elementi utili alla decisione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, del codice del processo amministrativo, richiamando anche l'art. 2, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile. L'esito di merito e la regolazione delle spese non risultano dal testo.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022

    nella misura di cui all'articolo 16, comma 3

    La disposizione è richiamata quale base normativa della misura dell'indennità di servizio aereo oggetto della controversia; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ambito degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti procedimentali e dei chiarimenti utili alla decisione.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che il materiale già disponibile non sia sufficiente per decidere la controversia, può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile, fissando un termine per l'adempimento.
  • L'esercizio dei poteri istruttori può essere giustificato da esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò comporti anticipazione della decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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