Ordinanza n. 588/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot.n. -OMISSIS-, relativa al rigetto della istanza di restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo di proprietà della ricorrente, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo di sua proprietà, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il diniego traeva fondamento dal precedente ritiro in autotutela della targa e del relativo atto di consegna, disposto dalla Motorizzazione Civile di Napoli. Tale ritiro era stato motivato dall'assenza di legittimazione a operare dell'agenzia di servizi automobilistici incaricata dell'immatricolazione, poiché l'agenzia aveva cessato l'attività. Il provvedimento di ritiro in autotutela non era stato impugnato dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il diniego impugnato si fondava su un precedente provvedimento di ritiro in autotutela della targa, non impugnato, la cui legittimità era stata recentemente riconosciuta dal Consiglio di Stato in decisioni relative ad analoghi ricorsi aventi a oggetto il medesimo annullamento d'ufficio. Il giudice d'appello aveva ritenuto legittima la motivazione basata sulla cessazione dell'attività dell'agenzia automobilistica e, conseguentemente, sulla sua carenza di legittimazione a operare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per sospendere l'efficacia del diniego impugnato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato in relazione al ritiro in autotutela della targa e del relativo atto di consegna; la legittimità dell'annullamento d'ufficio era stata riconosciuta dal giudice d'appello in casi analoghi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando il provvedimento impugnato costituisce conseguenza di un precedente atto presupposto non impugnato, la cui legittimità risulti già riconosciuta in decisioni relative a fattispecie analoghe.
- La cessazione dell'attività di un'agenzia di servizi automobilistici può comportare l'assenza di legittimazione a operare ai fini dell'immatricolazione di veicoli e giustificare il ritiro in autotutela della targa e del relativo atto di consegna.
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