Ordinanza n. 670/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e decreto di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, che assume non essergli mai stata notificata, nonché il successivo decreto del Questore di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno, notificato il 16 giugno 2025. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato, da un lato, che l’asseverazione della procura alle liti conferita su supporto cartaceo non risultava sottoscritta digitalmente e doveva quindi essere regolarizzata; dall’altro, ha disposto un accertamento documentale sulla comunicazione al ricorrente del preavviso di revoca del nulla osta, datato 13 maggio 2024, e del successivo provvedimento di revoca. Il TAR ha osservato che tale documentazione parrebbe non esistere, ma ha comunque richiesto alla Prefettura di produrla prima della prossima udienza.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha ordinato al ricorrente di regolarizzare l’asseverazione della procura alle liti, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Ha inoltre ordinato alla Prefettura di Brescia di depositare almeno dieci giorni prima della prossima udienza la documentazione comprovante l’avvenuta rituale comunicazione al ricorrente del preavviso di revoca e del provvedimento di revoca del nulla osta. La prosecuzione della causa è stata fissata all’udienza camerale del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
termine perentorio di quindici giorni
La disposizione è stata applicata per imporre la regolarizzazione dell’asseverazione della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e non sottoscritta digitalmente.
Massime di principio
- Quando l’asseverazione della procura alle liti conferita su supporto cartaceo non è sottoscritta digitalmente, il giudice amministrativo può ordinare la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando il termine perentorio previsto dalla disposizione.
- In una controversia relativa alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, la verifica dell’avvenuta comunicazione al destinatario del preavviso di revoca e del provvedimento finale costituisce un accertamento istruttorio rilevante ai fini della decisione sull’impugnazione.
Come è indicizzato
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