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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-481/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025. — E. sp.j. contro C. sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a) – Interessi di mora – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Risarcimento dei costi di recupero – Presupposti – Normativa nazionale che prevede la compensazione di crediti reciproci tramite dichiarazione avente un effetto retroattivo – Estinzione simultanea dei crediti fino a concorrenza del credito meno elevato – Effetti sugli interessi e sul risarcimento. — Causa C-481/24

Giurisprudenza europea62024CJ0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se la direttiva 2011/7/UE osti a una disciplina polacca della compensazione che, con effetto retroattivo, fa venir meno il diritto agli interessi di mora e al forfait per i costi di recupero. Ha escluso il contrasto, osservando che la direttiva armonizza solo alcune regole specifiche e non le modalità di estinzione dei crediti accessori. Resta però fermo che il creditore mantiene i diritti già maturati fino al momento in cui la compensazione diventa possibile.

Direttiva 2011/7/UE: compatibilità con il diritto UE di una compensazione nazionale con effetto retroattivo che esclude interessi di mora e importo forfettario per costi di recupero dopo il termine di pagamento

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, lettera a), e l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE ostino a una normativa nazionale che, in caso di pagamento del debito mediante compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine contrattuale, ma con effetto retroattivo al momento in cui la compensazione è divenuta possibile, esclude il diritto del creditore agli interessi di mora e al risarcimento forfettario dei costi di recupero.

Principio di diritto

La direttiva 2011/7/UE non disciplina le modalità di estinzione dei crediti da interessi di mora e del forfait minimo per i costi di recupero, sicché uno Stato membro può prevedere una compensazione con effetto retroattivo che faccia venire meno tali accessori, purché non sia sacrificato l’effetto utile della direttiva: il creditore conserva comunque il diritto agli interessi e al forfait maturati fino al momento in cui la compensazione è divenuta possibile; oltre tale momento, se per effetto della compensazione il credito principale si estingue retroattivamente, non maturano ulteriori interessi né il correlato importo forfettario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, punti 1, 4, 5 e 8, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/7/UE
  • Articoli 498 e 499 del codice civile polacco
  • Articolo 7, paragrafo 1, della legge polacca sui ritardi eccessivi
  • Articolo 10, paragrafo 1, della legge polacca sui ritardi eccessivi

Direttiva 2011/7/UE e compensazione retroattiva dei crediti nelle transazioni commerciali

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, riguarda una controversia tra due imprese in materia di ritardi di pagamento in una transazione commerciale. Il nodo è se una compensazione disciplinata dal diritto nazionale, dotata di effetto retroattivo, possa eliminare il diritto del creditore agli interessi di mora e al risarcimento forfettario dei costi di recupero previsti dalla direttiva 2011/7/UE.

Fatti e procedimento principale

La società E. sp.j. aveva nei confronti della società C. sp. z o.o. dieci crediti relativi a servizi di trasporto, assistiti da fatture con scadenze tra febbraio e settembre 2022. Poiché C. non aveva pagato nei termini, E. aveva promosso un’azione di pagamento chiedendo il capitale, gli interessi di mora ai sensi della legge polacca di recepimento e il rimborso forfettario dei costi di recupero.

C. eccepiva di avere estinto il proprio debito mediante pagamento parziale e, soprattutto, mediante dichiarazione di compensazione resa il 2 settembre 2022 ai sensi degli articoli 498 e 499 del codice civile polacco. La compensazione si fondava su un credito risarcitorio di C. verso E. per danni a merce trasportata. Il giudice del rinvio precisava che, secondo il diritto nazionale, la dichiarazione di compensazione ha effetto retroattivo dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile.

Normativa rilevante

La direttiva 2011/7/UE mira a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per tutelare la liquidità delle imprese e il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, riconosce al creditore il diritto agli interessi di mora, senza necessità di sollecito, quando abbia adempiuto ai propri obblighi e non abbia ricevuto il pagamento nei termini;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), stabilisce che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, attribuisce al creditore, quando gli interessi di mora diventano esigibili, il diritto a un importo forfettario minimo di 40 EUR, quale risarcimento dei costi di recupero.

Nel diritto polacco, l’articolo 498 del codice civile prevede l’estinzione reciproca dei crediti fino a concorrenza del minore; l’articolo 499 stabilisce che la dichiarazione di compensazione ha effetto retroattivo dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile. La legge polacca sui ritardi eccessivi recepisce la direttiva e disciplina interessi moratori e risarcimento dei costi di recupero.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se la direttiva 2011/7/UE osti a una normativa nazionale che esclude interessi di mora e forfait per i costi di recupero quando il debitore ha saldato il debito tramite compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine, ma con effetto retroattivo al momento in cui la compensazione era divenuta possibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che gli interessi di mora e il forfait minimo di 40 EUR diventano automaticamente esigibili quando sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 della direttiva. Tuttavia, dal testo delle disposizioni invocate non emerge che la direttiva disciplini le condizioni di estinzione di tali crediti accessori, né in particolare le modalità con cui possano estinguersi a seguito dell’estinzione del credito principale.

Sul piano sistematico, la Corte evidenzia che la direttiva 2011/7/UE non realizza un’armonizzazione completa delle obbligazioni contrattuali, ma contiene solo alcune norme specifiche da integrare nei diritti nazionali. Ne consegue che gli Stati membri restano liberi di disciplinare i meccanismi di estinzione, come la compensazione, purché non compromettano gli obiettivi della direttiva e il suo effetto utile.

Quanto alla finalità della direttiva, la Corte conferma che essa mira a disincentivare i ritardi di pagamento e a proteggere efficacemente i creditori. Tuttavia, questo obiettivo non impedisce che il diritto nazionale faccia venir meno, con effetto retroattivo, i crediti accessori quando il credito principale si estingue per compensazione, purché non vengano cancellati diritti già maturati prima che la compensazione fosse possibile.

La Corte precisa infatti che il creditore deve conservare il diritto agli interessi di mora e al forfait per i costi di recupero fino alla data in cui la compensazione diventa possibile. Solo da quel momento, se la compensazione opera retroattivamente e il credito si considera estinto, non maturano ulteriori interessi né il relativo importo forfettario.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE non ostano a una normativa nazionale che, in caso di compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine di pagamento, esclude interessi di mora e risarcimento dei costi di recupero in ragione dell’effetto retroattivo della compensazione a partire dal momento in cui essa era divenuta possibile.

Principio affermato

La direttiva 2011/7/UE non impedisce agli Stati membri di prevedere che una compensazione con effetto retroattivo faccia venir meno gli interessi di mora e il forfait per i costi di recupero, ma il creditore mantiene i diritti già maturati fino al momento in cui la compensazione è divenuta legalmente possibile.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamento nelle transazioni commercialiinteressi di morarisarcimento dei costi di recuperocompensazione dei creditidiritto civile e commerciale

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