Ordinanza n. 2067/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e collegata revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il collegato provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto integrale dei motivi di ricorso, ma evidenzia che il provvedimento impugnato richiamava informative dei Carabinieri relative alla possibile sussistenza di condotte riconducibili all’art. 572 c.p. e a un “clima familiare conflittuale”. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività del terzo motivo di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso la domanda cautelare o il merito dell’annullamento. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando alle amministrazioni resistenti di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, gli atti dai quali risultino le circostanze riferite nelle informative dei Carabinieri circa le condotte riconducibili all’art. 572 c.p. e il conflitto familiare richiamato nei provvedimenti impugnati. Ha inoltre assegnato alle parti un termine di venti giorni per il deposito di memorie sulla possibile tardività del terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e ha rinviato la causa all’udienza camerale del 9 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
condotte riconducibili all’art. 572 c.p.
La norma è richiamata quale possibile qualificazione delle condotte riferite nelle informative dei Carabinieri; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 63 c.p.a. nell’ambito dell’attività istruttoria disposta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio; il TAR lo utilizza per segnalare la possibile tardività del terzo motivo e assegnare un termine per memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento di pubblica sicurezza dipende da fatti specifici richiamati in informative amministrative o di polizia, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti sottostanti per verificare la consistenza e la riferibilità degli elementi posti a fondamento della decisione.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una possibile tardività di un motivo rilevata d’ufficio, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Un’ordinanza istruttoria che acquisisce documenti e assegna termini per il contraddittorio non definisce la domanda di annullamento e non consente di individuare una parte vittoriosa sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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