Sentenza n. 6819/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Roma n. 10687/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni condannate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10687/2025. Tale sentenza, pronunciata in accoglimento di un ricorso ex art. 281-decies c.p.c., aveva disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore del ricorrente del giudizio civile, delle spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA. Il difensore, dichiaratosi antistatario, ha sostenuto di poter ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese direttamente nei confronti delle amministrazioni obbligate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Dalla formulazione letterale del dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma emergeva che la condanna alle spese era pronunciata in favore della parte ricorrente del giudizio civile e non direttamente in favore del difensore. La dichiarazione di antistatario non attribuiva quindi al difensore la legittimazione a chiedere, in proprio, l'ottemperanza della condanna. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per l'ottemperanza, ma la domanda non supera il vaglio della legittimazione attiva.
art. 281-decies c.p.c.
ricorso ex art 281 decies c.p.c.
La norma è richiamata per qualificare il procedimento civile definito dalla sentenza della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza; il TAR non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario che il ricorrente sia titolare della posizione soggettiva riconosciuta dal titolo esecutivo o sia espressamente individuato dal titolo quale destinatario della prestazione dovuta.
- La condanna alle spese di lite pronunciata in favore della parte processuale non può essere fatta valere in via di ottemperanza, in proprio, dal difensore antistatario quando il dispositivo non riconosca letteralmente il credito direttamente a suo favore.
- Il difetto di legittimazione attiva determina l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anche quando il ricorrente abbia assistito la parte nel giudizio definito dal titolo esecutivo.
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