Sentenza n. 571/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 323/2025, pubblicata il 22.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 323/2025, relativa al pagamento del bonus "Carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 323/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "Carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata e chiesto, per tale ragione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto nelle more aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero, considerato il comportamento processuale e la necessità del giudizio, liquidandole in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale intervenuta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, non essendo sufficiente una soddisfazione soltanto parziale o meramente formale.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe probabilmente prevalso in assenza della sopravvenienza satisfattiva.
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