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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-334/16

Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 25 ottobre 2018. — FN e a. contro Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Trasferimento della sede della CEPOL da Bramshill (Regno Unito) a Budapest (Ungheria) – Riassegnazione del personale – Atto non impugnabile – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. — Causa T-334/16 P

Giurisprudenza europea62016TJ0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in sede di impugnazione, ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica solo nella parte in cui aveva esaminato nel merito le domande di annullamento dei tre agenti temporanei della CEPOL. Ha infatti ritenuto che l’atto del direttore dell’agenzia, relativo al trasferimento del personale a Budapest, non fosse un atto lesivo autonomo, poiché dava mera esecuzione alla decisione degli Stati membri e del legislatore dell’Unione sul trasferimento della sede. Le domande di annullamento sono state pertanto dichiarate irricevibili; il rigetto delle richieste di risarcimento materiale è stato invece confermato.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: il trasferimento della sede della CEPOL a Budapest e la riassegnazione del personale non costituiscono, per la sola parte attuativa dell’AACC, atti autonomamente impugnabili; irricevibili quindi le domande di annullamento.

La questione giuridica

Se la decisione del direttore della CEPOL del 23 maggio 2014, con cui si disponeva il trasferimento del personale a Budapest e si prospettava che il mancato trasferimento sarebbe stato considerato dimissioni, costituisse un atto lesivo e quindi impugnabile; e, correlativamente, se fossero ricevibili le richieste di risarcimento materiale formulate senza il corretto previo procedimento precontenzioso ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.

Principio di diritto

Quando il trasferimento della sede di un’agenzia è deciso dal legislatore dell’Unione o dagli Stati membri e l’atto dell’AACC si limita ad attuare materialmente tale scelta senza modificare autonomamente la posizione giuridica del personale, esso non arreca pregiudizio e non è impugnabile ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Né la previsione, poi non applicata ai ricorrenti, secondo cui il mancato trasferimento sarebbe stato considerato dimissioni, né l’automatico mutamento del coefficiente correttore possono trasformare tale atto in un atto lesivo; le domande di annullamento sono quindi irricevibili. Le richieste di risarcimento materiale restano parimenti respinte, perché mancava il corretto previo procedimento precontenzioso e, in ogni caso, esse seguivano la sorte delle domande di annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 64 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 11, 20, 81 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Decisione 2005/681/GAI
  • Regolamento (UE) n. 543/2014
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Trasferimento della sede della CEPOL e impugnazione degli agenti temporanei

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da tre agenti temporanei della CEPOL contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto il loro ricorso relativo al trasferimento della sede dell’agenzia da Bramshill a Budapest. Il punto centrale è la natura giuridica della decisione del direttore della CEPOL del 23 maggio 2014, adottata dopo la scelta degli Stati membri e del legislatore dell’Unione di fissare la nuova sede dell’agenzia a Budapest.

Fatti e svolgimento del procedimento

I ricorrenti erano stati assunti come agenti temporanei con contratto che indicava Bramshill quale sede di servizio. Dopo la decisione politica e normativa di trasferire la CEPOL a Budapest, il direttore adottò una decisione interna che imponeva al personale di prendere servizio nella nuova sede dal 1o ottobre 2014, avvertendo che il mancato rispetto dell’istruzione sarebbe stato considerato dimissioni. I ricorrenti presentarono reclami, poi ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, lamentando violazione del contratto, dei diritti acquisiti, del legittimo affidamento, della buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, oltre a chiedere un risarcimento materiale e morale.

Normativa e contesto istituzionale

La CEPOL era stata istituita inizialmente con la decisione 2000/820/GAI e successivamente disciplinata dalla decisione 2005/681/GAI. La sua sede, originariamente a Bramshill, è stata poi spostata a Budapest dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 543/2014, che ha modificato l’articolo 4 della decisione 2005/681. La controversia si colloca nel quadro dello Statuto dei funzionari e del RAA, in particolare degli articoli 20 e 64 dello Statuto e degli articoli 11, 20, 47, 81 e 92 del RAA, nonché delle regole procedurali degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Motivi esaminati in impugnazione

I ricorrenti deducevano tre motivi:

  • errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 47 del RAA;
  • errore nell’interpretazione dei contratti, dei diritti acquisiti, del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine, della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione;
  • violazione dell’articolo 90 dello Statuto in relazione al rigetto delle domande risarcitorie materiali.

Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità delle domande di annullamento

Il Tribunale ha ritenuto d’ufficio che il Tribunale della funzione pubblica avesse errato nel considerare ricevibili le domande di annullamento. Ha chiarito che è impugnabile solo un provvedimento che incida in modo diretto e immediato sulla situazione giuridica dell’interessato, producendo effetti vincolanti e modificativi.

Il Tribunale ha distinto due componenti della decisione della CEPOL:

  • la prima, relativa al trasferimento del personale e alle conseguenze pecuniarie del cambio di sede;
  • la seconda, relativa alla conseguenza del mancato trasferimento, ossia la prospettiva che esso fosse trattato come dimissioni.

Quanto alla prima componente, il Tribunale ha affermato che la decisione impugnata non modificava autonomamente la sede di servizio dei ricorrenti. Il mutamento derivava già dalla decisione concordata dagli Stati membri dell’8 ottobre 2013 e dal regolamento n. 543/2014; l’atto del direttore si limitava a ricordare e attuare tale scelta. Anche l’applicazione del coefficiente correttore ungherese era una conseguenza automatica dell’articolo 64 dello Statuto e della nuova sede, non già una decisione autonoma della CEPOL.

Quanto alla seconda componente, il Tribunale ha osservato che la decisione non imponeva automaticamente le dimissioni: prevedeva la possibilità di concordare una data diversa di presa di servizio e, nella prassi, i casi di mancata presentazione furono oggetto di decisioni individuali, precedute dalla verifica di eventuali ragioni mediche o personali. Ne è derivato che la parte contestata non stabiliva una regola definitiva e generale idonea a incidere immediatamente sulla posizione dei ricorrenti.

Conseguenze sul merito dell’impugnazione

Poiché le domande di annullamento dovevano essere dichiarate irricevibili, il Tribunale ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica non aveva rilevato tale irricevibilità. Ha poi statuito direttamente sul merito della ricevibilità delle domande di annullamento, respingendole come irricevibili.

Domande di risarcimento materiale

Il Tribunale ha confermato il rigetto delle richieste di risarcimento materiale. Ha osservato che i ricorrenti avevano chiesto per la prima volta, nei reclami amministrativi, misure compensative per la riduzione del reddito netto dovuta all’applicazione del coefficiente correttore ungherese; tale pretesa integrava una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, che avrebbe richiesto, in caso di rigetto, un ulteriore reclamo prima del ricorso. In ogni caso, anche se strettamente connesse alle domande di annullamento, le richieste risarcitorie materiali dovevano seguire la sorte di queste ultime.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha quindi:

  • annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella sola parte in cui non aveva dichiarato irricevibili le domande di annullamento;
  • dichiarato irricevibili e respinto tali domande;
  • respinto l’impugnazione per il resto;
  • disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese nei due gradi di giudizio.

Principio affermato

La mera attuazione, da parte dell’amministrazione di un’agenzia, di una decisione di trasferimento di sede già adottata dagli Stati membri e dal legislatore dell’Unione non costituisce un atto autonomamente lesivo nei confronti del personale, se non aggiunge nulla alla situazione giuridica già determinata dall’atto generale. Di conseguenza, il ricorso di annullamento è irricevibile quando l’atto interno si limita a recepire il trasferimento e le sue conseguenze automatiche, mentre le eventuali pretese compensative devono rispettare il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaagenti temporaneitrasferimento di sede di agenzia europearicevibilità dei ricorsiresponsabilità risarcitoria del datore di lavoro pubblico europeo

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