Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11635/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo articolato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso investe una sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti dell'imputato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. Il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe svolto il preliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., chiedendo una più analitica verifica di tale profilo. La Corte rileva però che, dopo la modifica introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi attinenti a vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta, invece, riguarda proprio un profilo espunto dal novero dei motivi deducibili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del vaglio sulle cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura e comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativamente limitati ai soli vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è più deducibile, come motivo autonomo di impugnazione, la mancata o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La censura che pretenda una più ampia e analitica disamina dell'insussistenza di cause di proscioglimento è inammissibile quando non rientri nei motivi tipizzati per l'impugnazione del patteggiamento.
  • Quando il ricorso propone un motivo estraneo ai limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.