Cassazione Penale, Sentenza n. 10260/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Belluno che aveva dichiarato "non doversi procedere per intervenuta remissione tacita di querela" per il reato di minaccia, sostenendo che la persona offesa non era realmente assente all'udienza ma si era recata in Tribunale e aveva atteso di essere chiamata. La Cassazione ha esaminato il verbale e gli avvisi: la persona offesa era stata preventivamente avvisata che la sua assenza all'udienza sarebbe stata interpretata come remissione tacita; tuttavia il verbale d'udienza registra che, al momento della chiamata, la persona offesa non era nell'aula ma risultava presente in Tribunale fin dalle 8:45 e, dopo pochi minuti, aveva segnalato la propria presenza al giudice fuori dall'aula. La Corte ha ritenuto che, se l'assenza derivi da un mero disguido relativo alla chiamata e non da volontaria mancata comparizione, non può computarsi come remissione tacita della querela; inoltre il giudice deve verificare l'effettiva volontà di rimettere la querela quando esistono elementi che ne facciano dubitare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Belluno per l'ulteriore corso del procedimento, con la conseguenza che non può essere automaticamente considerata remissione tacita della querela sulla sola base della mancata presenza nell'aula se risulta che la persona offesa era effettivamente presente in Tribunale e vi era ragionevole dubbio circa la sua volontarietà a desistere.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Indicano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che tali motivi fossero fondati rispetto alla valutazione della remissione tacita della querela
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti dell'impugnazione e per l'articolazione dei motivi consentiti nel ricorso
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Norma richiamata in relazione al trattamento del ricorso in assenza di richiesta di trattazione orale; descrive la procedura seguita dalla Corte nel processo di cassazione
art. 142 disp. att. cod. proc. pen., lett. d-bis), comma 3 (introdotta dall'art. 41, comma 1, lett. t), n.1), d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Stabilisce che l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato come testimone integra la remissione tacita di querela nei casi consentiti; la Corte ha però precisato che tale avvertimento non esime il giudice dall'accertare l'effettiva volontà del querelante quando sussistono elementi che possono farne dubitare
Massime di principio
- La semplice assenza fisica nell'aula al momento della chiamata non vale automaticamente come remissione tacita della querela se risulta che la persona offesa si è recata in Tribunale e vi era prova della sua presenza o di un disguido relativamente alla chiamata
- L'avvertimento nella citazione che l'assenza può comportare remissione tacita è necessario ma non sufficiente: il giudice deve comunque verificare l'effettiva volontà del querelante quando vi sono elementi che ne facciano dubitare
- Se il querelante è citato come testimone e preventivamente avvisato, l'assenza deve risultare in modo univoco e volontario dal verbale per poter essere interpretata come rinuncia; in caso di incertezza il giudice non deve dichiarare l'improcedibilità per remissione tacita
- In presenza di pubblici atti o annotazioni che indicano la presenza del querelante fuori dall'aula (es. attestazione del giudice che lo ha visto in Tribunale) occorre ritenere insufficiente la mera constatazione che non fosse nell'aula al momento della chiamata
- In casi analoghi, la parte pubblica (Procuratore) può ottenere l'annullamento della decisione se dimostra che la remissione tacita è stata erroneamente ritenuta in presenza di elementi contrari
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