Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di quanto versato a titolo di imposta sulla pubblicità per quattro insegne pubblicitarie. La società aveva presentato nel 2009 la dichiarazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. 507/1993 e aveva pagato l'imposta per gli anni 2009-2012; successivamente sosteneva di aver commesso un errore materiale nel calcolo e nella indicazione delle superfici tassabili e chiedeva il rimborso dell'eccedenza. Il Comune negava il rimborso, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione di variazione e che tale dichiarazione non avrebbe avuto effetto retroattivo. In cassazione il Comune deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva erroneamente dichiarato la contumacia del Comune in appello; 2) violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 507/1993, per avere la CTR riconosciuto il diritto al rimborso nonostante la disciplina del conguaglio in caso di variazione della pubblicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, rilevando che l'erronea dichiarazione di contumacia non integra vizio della sentenza se non abbia concretamente pregiudicato l'attività difensiva; nel caso di specie il Comune non aveva indicato alcun pregiudizio specifico e le sue difese erano state comunque esaminate. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR: l'art. 8, comma 2, d.lgs. 507/1993 riguarda le variazioni della pubblicità nella sua consistenza materiale, mentre qui si trattava di un mero errore materiale nella denuncia originaria; la dichiarazione tributaria erronea è in linea di principio emendabile e ritrattabile entro un tempo ragionevole quando comporti un indebito aggravio d'imposta. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La violazione dedotta per l'erronea dichiarazione di contumacia non è stata ritenuta idonea a fondare il motivo, perché l'errore processuale non produce di per sé nullità o vizio della sentenza se non arreca un concreto pregiudizio difensivo.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La censura relativa alla motivazione della sentenza tributaria è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse in assenza di un pregiudizio concreto derivante dall'erronea contumacia.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad impugnare richiede la deduzione e l'allegazione di un pregiudizio concreto; la mera lamentata erronea dichiarazione di contumacia, senza effetti sulla difesa, non basta.
art. 8, comma 1, d.lgs. 507/1992
La dichiarazione relativa all'imposta sulla pubblicità, se affetta da errore materiale nella indicazione delle dimensioni delle insegne, è emendabile e ritrattabile, in quanto atto di scienza e non negoziale.
art. 8, comma 2, d.lgs. 507/1993
"La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo"
La norma sul conguaglio per variazione della pubblicità non si applica al diverso caso dell'errore materiale contenuto nella dichiarazione originaria; essa disciplina le modifiche sopravvenute della pubblicità, non la rettifica di una denuncia inizialmente inesatta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina di per sé nullità della sentenza né vizio deducibile in cassazione, se la parte non dimostri un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo, chi impugna deve allegare e specificare l'interesse concreto leso dall'errore processuale denunciato.
- La dichiarazione tributaria è emendabile e ritrattabile quando sia viziata da errore materiale o di fatto e la sua rettifica eviti un aggravio d'imposta non dovuto; ciò vale perché la dichiarazione non ha natura negoziale ma costituisce atto di scienza e giudizio.
- La disciplina del conguaglio prevista per la variazione della pubblicità si applica alle modifiche sopravvenute della superficie esposta o del tipo di pubblicità, non alla correzione di un errore materiale originario nella denuncia.
- Se il giudice di merito distingue correttamente tra variazione sopravvenuta del presupposto impositivo ed errore originario della dichiarazione, il riconoscimento del rimborso per quanto indebitamente versato non integra violazione della norma tributaria applicata.
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