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Sentenza

Sentenza n. 6582/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sul sub-procedimento relativo alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza, da ultimo sollecitata con diffida dell’11 ottobre 2025, diretta alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, relativamente al nulla osta individuato dal procedimento. Ha chiesto altresì, quantomeno, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato di avere revocato in autotutela, con atto del 2 aprile 2026, il nulla osta precedentemente rilasciato e di avere contestualmente negato l’ingresso del ricorrente nel territorio nazionale. Il provvedimento sopravvenuto riguardava proprio la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della conclusione della procedura di primo ingresso e ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sull’inerzia precedentemente contestata. Il TAR ha dato avviso alle parti della causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha compensato le spese di lite, in ragione anche della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, rilevata d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve darne avviso alle parti per consentire il contraddittorio sulla questione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento dell’amministrazione che definisce la vicenda amministrativa oggetto dell’inerzia e rende non più utile una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
  • La revoca in autotutela del nulla osta e il contestuale diniego di ingresso, adottati dopo la proposizione del ricorso ma riferiti proprio al sub-procedimento sul quale era stata denunciata l’inerzia, determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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