Cassazione Penale, Ordinanza n. 26909/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: 1) in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato; 2) per il mancato mutamento della qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; 3) per il mancato riconoscimento delle circostanze generiche e per la qualificazione giuridica della condotta. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva ritenuto inattendibile, perché tardiva e inverosimile, la versione resa dall'imputata sulla provenienza di un assegno, e aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche in ragione dell'assenza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi privi di specificità perché meramente riproduttivi di censure di fatto già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti logici e giuridici corretti. Ha inoltre confermato che, nel motivare il diniego delle circostanze generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
Richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto prospettata dalla difesa, ma non ritenuta necessaria dalla Corte di merito.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze generiche; il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato anche mediante riferimento all'assenza di elementi positivi e alla mancanza di resipiscenza.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità e ripetitivi di questioni di fatto già valutate dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già specificamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- La valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, quando sorretta da argomentazione logica e coerente del giudice di merito, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti proposta dalla difesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi; non è necessario un esame analitico di tutte le allegazioni favorevoli o sfavorevoli delle parti.
- La tardività e l'inverosimiglianza della versione difensiva sulla provenienza del bene possono costituire elementi idonei a sorreggere la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita, ove valorizzati con motivazione congrua dal giudice di merito.
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