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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2632/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso ex adverso proposto tendente a ottenere l’annullamento del D.A. n. 134/GAB del 5.8.2025, pubblicato il 7.8.2025, rubricato “conferma con modifiche del D.A. N. 13/GAB del 12 febbraio 2025”, nella parte in cui l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha nominato presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo, in materia di “legislazione venatoria”, quale componente supplente, il controinteressato Sig. Avv. Massimo Sansone;

Giustizia amministrativa202600046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, n. 2632/2025, che aveva annullato in parte il D.A. n. 134/GAB del 5 agosto 2025, limitatamente alla nomina del componente supplente per la materia legislazione venatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidati alla nomina)

Prevale il privato

La controversia

La Regione ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato la nomina del componente supplente della Commissione provinciale per gli esami di abilitazione venatoria presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. L’Amministrazione ha dedotto l’erroneità della decisione di primo grado, sostenendo di avere rinnovato l’istruttoria dopo il precedente annullamento del D.A. n. 13/GAB/2025 per difetto di motivazione, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, la redazione di un verbale e la predisposizione di schede istruttorie. Ha inoltre sostenuto di essersi attenuta ai requisiti e ai titoli preferenziali stabiliti dal D.A. n. 91/GAB/2024 e di conservare un margine di apprezzamento nella scelta del supplente in caso di equivalenza dei candidati. Il motivo d’appello contestava quindi la reiterazione del difetto di motivazione rilevato dal TAR, sostenendo che il richiamo agli atti istruttori fosse sufficiente e che la nomina avesse carattere fiduciario.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e ha confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha rilevato che il procedimento di nomina era stato previamente organizzato dall’Amministrazione sulla base di criteri e requisiti predeterminati, con l’obiettivo dichiarato della massima trasparenza amministrativa; pertanto, la designazione non poteva essere considerata una mera scelta nominativa sottratta a qualsiasi spiegazione, ma doveva rendere comprensibili le ragioni comparative della preferenza accordata a un candidato. La rinnovata istruttoria non è stata ritenuta sufficiente: il richiamo nel decreto al gruppo di lavoro, al verbale e alle schede istruttorie attestava l’esistenza dell’attività interna, ma non spiegava come i criteri fossero stati applicati né perché la scelta fosse caduta proprio sul candidato nominato. Il giudice ha distinto l’istruttoria, quale raccolta e organizzazione interna dei dati, dalla motivazione, quale esteriorizzazione delle ragioni della decisione. Anche la motivazione per relationem sarebbe stata ammissibile solo se il rinvio avesse reso riconoscibili l’elemento decisivo della scelta e la regola utilizzata per risolvere l’eventuale equivalenza tra aspiranti; nel caso concreto il rinvio era meramente evocativo. La semplicità o il numero limitato dei criteri non eliminava l’obbligo motivazionale. Neppure il richiamo all’intuitu personae e al carattere fiduciario della nomina era sufficiente, poiché tale formula, non accompagnata da una ragione concreta collegata alla funzione, sottraeva la scelta alla verificabilità anziché renderla controllabile. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, non essendosi costituiti gli appellati entro il momento dell’assegnazione della causa in decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    pronuncia in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando il giudizio è maturo per la decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio.

  • D.A. n. 91/GAB dell'8 novembre 2024

    massima trasparenza amministrativa

    Ha predeterminato requisiti, titoli e criteri di valutazione degli aspiranti alla nomina nelle Commissioni provinciali per gli esami di abilitazione venatoria, orientando la procedura verso una comparazione trasparente.

  • D.A. n. 134/GAB del 5 agosto 2025

    conferma con modifiche del D.A. n. 13/GAB del 12 febbraio 2025

    È stato annullato in parte dal TAR e la relativa sentenza è stata confermata dal CGARS, poiché il decreto non esplicitava le ragioni comparative della nomina del componente supplente per la materia legislazione venatoria.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione abbia previamente stabilito requisiti e criteri di valutazione per una nomina, la scelta conclusiva deve rendere intelligibile il modo in cui tali criteri sono stati applicati e le ragioni della preferenza accordata a un candidato, anche se il procedimento non ha natura formalmente concorsuale.
  • La rinnovazione dell’istruttoria dopo l’annullamento di un precedente provvedimento per difetto di motivazione non è sufficiente se il nuovo atto si limita a richiamare l’esistenza di verbali, gruppi di lavoro o schede istruttorie senza esplicitare le ragioni comparative della nuova scelta.
  • L’istruttoria interna e la motivazione del provvedimento svolgono funzioni diverse: la prima raccoglie e organizza i dati, mentre la seconda deve esteriorizzare il percorso logico e la ragione decisiva della scelta, consentendone la comprensione e il controllo giurisdizionale.
  • La motivazione per relationem è idonea solo quando il rinvio agli atti istruttori renda concretamente riconoscibili il criterio applicato, l’elemento decisivo della scelta e la regola utilizzata per risolvere l’eventuale equivalenza tra i candidati; un richiamo meramente generico all’attività istruttoria non è sufficiente.
  • La predeterminazione di criteri semplici o generali non attenua l’obbligo di motivazione: impone una motivazione essenziale, ma effettiva, sulla loro concreta applicazione.
  • Il richiamo al carattere fiduciario o all’intuitu personae della nomina non può sostituire la motivazione quando la procedura sia stata strutturata sulla base di requisiti e titoli predeterminati; occorre comunque indicare una ragione concreta e verificabile, coerente con la funzione da svolgere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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