Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Brescia dichiarava cessata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Antonio Caputo, in conseguenza della sospensione disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Mantova per l'emissione di ordinanza cautelare in carcere a suo carico per due reati in materia di stupefacenti e una tentata rapina aggravata (fatti commessi tra gennaio e marzo 2018). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che lo stato di custodia cautelare non determina automaticamente la revoca della misura alternativa e che il Tribunale avrebbe dovuto o sospendere la valutazione in attesa dell'esito del regime custodiale o, se intendeva revocare, procedere all'accertamento incidentale della responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p.p., in considerazione che l'ordinanza cautelare non comporta accertamento definitivo di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per un nuovo giudizio. La Corte ha osservato che: (i) l'emissione dell'ordinanza cautelare dispone la sospensione della misura alternativa ma non ne comporta automaticamente la revoca; (ii) la revoca è possibile solo se, dall'esame del provvedimento cautelare o da idonei accertamenti, emergono elementi che rendano la condotta incompatibile con la prosecuzione della prova; (iii) il Tribunale avrebbe dovuto valutare incidentalmente la responsabilità del Caputo ai sensi dell'art. 2 c.p.p. o, in alternativa, posticipare la decisione in attesa di una fase processuale più idonea (es. scarcerazione o pronuncia definitiva). Per tali ragioni l'ordinanza che aveva dichiarato cessata la misura è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, ordinamento penitenziario
qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova
La norma disciplina la revoca dell'affidamento in prova quando il comportamento del beneficiario renda incompatibile la prosecuzione della misura; l'emissione di misura cautelare non equivale automaticamente a revoca, che richiede valutazione della condotta e della sua incompatibilità
art. 2, comma 1, codice di procedura penale
Consente al giudice di risolvere incidentalmente questioni di responsabilità penale quando ciò sia necessario per la decisione su un provvedimento; applicabile per accertare la responsabilità dell'affidato prima di revocare la misura
Massime di principio
- L'emissione di un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di soggetti sottoposti a misura alternativa comporta la sospensione dell'esecuzione della misura e non la sua automatica revoca; la revoca richiede valutazione specifica dell'incompatibilità tra la condotta e la prosecuzione della prova.
- Il Tribunale di Sorveglianza può e deve, se necessario per decidere sulla revoca, procedere a un accertamento incidentale della responsabilità (art. 2 c.p.p.); solo ove emergano elementi tali da ritenere la condotta incompatibile con la misura è legittima la revoca.
- In assenza di elementi chiari sulla colpevolezza (l'ordinanza cautelare non è una sentenza di condanna), è preferibile sospendere la misura alternativa in attesa dell'esito del procedimento penale o della scarcerazione, rimandando la valutazione sull'eventuale revoca a una fase con maggiori elementi di prova.
- Se i fatti contestati preesistevano alla concessione della misura alternativa, ciò non esclude di per sè la revoca; tuttavia la decisione deve essere basata su nuovi elementi concreti che avrebbero modificato la prognosi favorevole al tempo della concessione.
- La motivazione del Tribunale deve esplicitare in che modo gli elementi emergenti rendono incompatibile la prosecuzione della misura, evitando revoche basate su valutazioni generiche o esclusivamente sul regime detentivo sopravvenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →