Cassazione Civile, Sentenza n. 18752/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 06820170012031890 notificata il 1° giugno 2017 per il recupero dell'addizionale Irpef del 10% ai sensi dell'art. 33 d.l. n. 78/2010 (modificato). Il contribuente contestava che la componente variabile della retribuzione non eccedesse il triplo della parte fissa e quindi non fosse soggetta all'addizionale; dopo accoglimento in primo grado e conferma in appello, l'Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo che la modifica introdotta dall'art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 (comma 2-bis) ha ampliato la base imponibile disponendo che l'addizionale si applichi sull'ammontare che eccede la parte fissa, indipendentemente dal fatto che la parte variabile superi o meno il triplo della parte fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 98/2011, l'addizionale del 10% di cui all'art. 33 si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, indipendentemente dalla misura di tale eccedenza. Le spese del giudizio di merito sono compensate tra le parti; il contribuente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 33 d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010)
"in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento"
Comma 1 fissava originariamente la platea e la base imponibile richiedendo che la componente variabile eccedesse il triplo della parte fissa per applicare l'addizionale.
art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011)
"per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
Ha introdotto il comma 2-bis che modifica la base imponibile; la Corte interpreta che l'addizionale si applica sull'eccedenza rispetto alla parte fissa, a prescindere dalla misura dell'eccedenza, ampliando così la base imponibile e la platea dei soggetti.
Documentazione parlamentare - dossier Servizio Studi della Camera dei deputati
"l'addizionale del 10 per cento si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione)"
Usata dalla Corte per ricostruire la volontà del legislatore e confermare l'interpretazione ampliativa della norma.
Riferimenti internazionali (G20 2009 e Direttiva 2013/36/UE)
Contestualizzano la ratio della norma: contenimento delle retribuzioni variabili nel settore finanziario per fini di stabilità e responsabilità; richiamati a supporto della finalità normativa.
Massime di principio
- Per i bonus e le stock options percepiti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 98/2011, l'addizionale Irpef del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, indipendentemente dal fatto che la parte variabile superi o meno il triplo della parte fissa.
- Per determinare l'applicabilità è fondamentale verificare la data di percezione dei compensi rispetto alla data di entrata in vigore della normativa modificativa (conversione del d.l. n. 98/2011).
- La platea soggettiva rimane circoscritta ai dirigenti del settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore, come previsto dall'art. 33 comma 1; per questi soggetti la base imponibile va calcolata come eccedenza della componente variabile oltre la parte fissa.
- In caso di contestazione sulla modalità di calcolo, l'importo imponibile va determinato come: importo variabile complessivo - parte fissa = ammontare eccedente soggetto all'addizionale del 10%.
- Nelle controversie è utile richiamare la documentazione parlamentare e la ratio internazionale (G20, normative UE) per ricostruire la volontà del legislatore in senso ampliativo.
- Quando vi siano rimborsi o recuperi successivi, occorre valutare la legittimità dell'azione di recupero alla luce della regola interpretativa sopra enunciata e verificare termini/condizioni di notifica/contestazione.
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