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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di estradizione (sentenza Corte d'appello Perugia 25/05/2024). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di doppia incriminazione (art. 3 cod. pen. e art. 2 Convenzione Europea di estradizione) sostenendo che talune condotte contestate non siano reato secondo l'ordinamento italiano (simulazione di reato assoluzione; attraversamento illecito di frontiera qualificato come illecito amministrativo; truffa non perseguibile per difetto di querela o estinta per riparazione; profanazione di tombe contestata ma per lo più mera detenzione di ossa; incendio non integrato per assenza di caratteri di vastità e propagazione); 2) vizio per eccessiva discrepanza sanzionatoria rispetto all'ordinamento albanese (art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p.) ritenuta sproporzionata; 3) rischio di trattamento inumano o degradante in Albania (art. 3 CEDU, art. 117 Cost., artt. 704-705 c.p.p.), per condizioni detentive e sovraffollamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato l'estradizione per la maggior parte dei reati contestati ritenendo sussistente la doppia incriminazione per le fattispecie principali: la condotta descritta come "truffa" nello Stato richiedente è stata considerata sovrapponibile, nella fattispecie concreta, al reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) in quanto l'imputato avrebbe esercitato diritti di dominio su bene altrui (auto a noleggio) e l'avrebbe incendiata; la condotta relativa alla profanazione di tombe trova corrispondenza nel reato di vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.) dato il possesso e la manipolazione di resti umani idonei a offendere il sentimento di pietà; l'incendio dell'auto è qualificato come danneggiamento seguito da incendio, senza che occorrano particolari indici di vastità delle fiamme. Non è stata invece riconosciuta la doppia incriminazione per l'attraversamento illegale di frontiera (quindi su questo capo estradizione non concessa). Quanto alla sproporzione della pena nello Stato richiedente, la Corte ha ritenuto che la maggiore severità non sia "del tutto irragionevole" e che eventuali rilievi possano essere valutati dal Ministro ai sensi dell'art. 708 c.p.p.; inoltre il ricorrente risultava già condannato in primo grado all'estero a pene complessive (4 anni). Sul rischio di trattamenti inumani/degradanti la Corte ha giudicato la prova generica e carente: l'estradando non ha fornito elementi oggettivi, precisi e aggiornati; i rapporti CPT citati offrono quadro sostanzialmente positivo delle carceri albanesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di doppia incriminazione; la Corte osserva che la verifica richiede la punibilità della stessa condotta in entrambi gli ordinamenti nella fattispecie concreta, non la corrispondenza formale della norma

  • art. 2 Convenzione Europea di estradizione

    Riferimento convenzionale al requisito della doppia incriminazione; interpretata in senso sostanziale (punibilità concreta in entrambi gli ordinamenti)

  • art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p.

    Norma che consente di opporre all'estradizione condizioni ostative per trattamento sanzionatorio manifestamente sproporzionato; la Corte richiede che la disparità sia del tutto irragionevole per costituire ostacolo

  • art. 3 CEDU

    Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte richiede elementi oggettivi, precisi e aggiornati per ritenere fondata la pretesa di rischio di violazione

  • art. 117 Cost.

    Rilevato come parametro costituzionale rispetto al rispetto dei diritti fondamentali nella procedura di estradizione

  • artt. 698, 704, 705, 708, 616 c.p.p.

    Art. 698 c.p.p.: onere dell'estradando di fornire prove sul rischio di violazione dei diritti fondamentali; artt. 704-705 c.p.p.: criteri e limiti per la concessione dell'estradizione (anche rispetto al trattamento sanzionatorio); art. 708 c.p.p.: decisione politica del Ministro della Giustizia; art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali

  • art. 646 c.p.

    Delitto di appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta contestata come "truffa" corrisponda, nella sostanza, alla condotta di appropriazione indebita (uso e distruzione di bene altrui non restituito)

  • art. 410 c.p.

    Delitto di vilipendio di cadavere: la Corte ha ritenuto integrato dalla detenzione e manipolazione di ossa umane e dal deposito e incendio dell'auto contenente i resti

Massime di principio

  • Doppia incriminazione va valutata in termini sostanziali: non è necessaria identica titolazione normativa tra ordinamenti, ma la punibilità della stessa condotta nella fattispecie concreta in entrambi gli ordinamenti
  • La diversità di trattamento sanzionatorio nello Stato richiedente non è, di per sé, ostativa all'estradizione salvo che la pena sia "del tutto irragionevole" e manifestamente sproporzionata rispetto ai parametri del paese richiesto
  • Per far valere il rischio di trattamenti inumani o degradanti è necessario fornire elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati sulle condizioni detentive nello Stato richiedente; rapporti internazionali positivi possono escludere la fondatezza dell'incidenza
  • La discrezionalità politica (decisione del Ministro) può tener conto di elementi diversi dalla valutazione giuridica della doppia incriminazione o della sanzione, ma non sostituisce il controllo giudiziario sui requisiti di legge
  • L'assoluzione o l'estinzione del reato nell'ordinamento richiesto non incidono necessariamente sulla valutazione della doppia incriminazione, la quale è indipendente dalla sorte processuale nell'ordinamento italiano

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