Cassazione Penale, Sentenza n. 21204/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto). La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dell'esimente applicando il comma 3, n. 2, dell'art. 131-bis c.p., che esclude la particolare tenuità quando il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è commesso nei confronti di un agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni. Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte suddetta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., constatando che la motivazione della Corte territoriale si fondava esclusivamente su una norma poi dichiarata incostituzionale e quindi non più applicabile. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Reato per il quale si procede nel caso concreto; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 131-bis, comma 3, n.2 escludesse l'applicabilità della causa di non punibilità quando il reato è commesso nei confronti di un agente di polizia giudiziaria.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La norma prevede l'esimente della particolare tenuità; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione richiamando il comma 3, n.2, ma tale ultimo comma è stato poi ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale.
art. 131-bis, terzo comma, n. 2 c.p. (parte dichiarata incostituzionale)
Disposizione che escludeva la particolare tenuità per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. se commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni. La Corte costituzionale (sent. n. 172/2025) l'ha dichiarata incostituzionale; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale, fondata su quella disposizione, non possa più trovare applicazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 172 del 20/10/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, nella parte che escludeva la particolare tenuità per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p. commessi nei confronti di specifici pubblici ufficiali/agentidi polizia.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1‑bis cod. proc. pen. (svolgimento del procedimento)
Richiamati per spiegare che il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza trattazione orale, ma non incidono sulla decisione di merito relativa all'applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda esclusivamente su una disposizione poi dichiarata incostituzionale, quella decisione deve essere riesaminata; l'illegittimità ha efficacia ex tunc rispetto all'applicazione della norma.
- La declaratoria di incostituzionalità del comma che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis impone ai giudici di riconsiderare, caso per caso, la possibilità di applicare la causa di non punibilità anche nei delitti commessi contro pubblici ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
- L'annullamento può essere limitato alla parte della sentenza relativa all'applicazione della norma incostituzionale e disporre il rinvio per un nuovo giudizio o nuova motivazione sul punto.
- In presenza di mutamenti di legittimità costituzionale sopravvenuti, il difensore può chiedere la rinnovazione della valutazione della particolare tenuità e i giudici devono motivare alla luce della giurisprudenza costituzionale aggiornata.
- L'effetto della sentenza di annullamento per vizio di motivazione è rimedio corretto quando la decisione di merito non abbia valutato altre argomentazioni autonome a sostegno del rigetto dell'esimente.
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