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Sentenza

Sentenza n. 1502/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione n. -OMISSIS-, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Programma Regionale di assegni di cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi di persone in condizioni, rispettivamente, di disabilità gravissima e grave, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei disabili gravi e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse, ove possa occorrere, la Nota sindacale “di indirizzo” prot. -OMISSIS-del 12.03.2025 e la Nota n.-OMISSIS- con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n.29 di Ercolano, ha trasmesso alla Regione Campania il “Progetto FNA Assegni di cura e Voucher 2023”, delle quali è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in proprio e nell’anzidetta qualità l’8 aprile 2025: a) della determinazione n. -OMISSIS-, mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto “FNA 2023 – Approvazione Elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari”, nella parte in cui, nell’approvare gli Allegati 1 e 2, il minore ricorrente è stato inserito nell’elenco dei “disabili gravi eleggibili e non beneficiari per insufficienza di risorse economiche” e non in quello dei gravissimi, al fine della erogazione degli assegni di cura ex D.G.R. Campania-OMISSIS- a valere sul Fondo non Autosufficienza 2023; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi incluse la determinazione -OMISSIS-, impugnata anche con il ricorso introduttivo, e, ove possa occorrere, la Nota di chiarimenti ASL Napoli 3 Sud n. -OMISSIS-, depositata in giudizio il 27.03.2025;

Giustizia amministrativa202501538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali relative agli elenchi degli eleggibili e beneficiari del Programma regionale di assegni di cura FNA 2023, nella parte in cui il minore è stato qualificato come disabile grave anziché gravissimo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di presa d’atto del progetto d’Ambito e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione di approvazione degli elenchi degli eleggibili e beneficiari, contestando l’inserimento del minore nell’elenco dei disabili gravi, anziché in quello dei disabili gravissimi, con conseguente mancata assegnazione dell’assegno di cura per insufficienza delle risorse disponibili. Ha dedotto violazione dell’art. 3, comma 2, e dell’Allegato 2 del d.m. 26 settembre 2016, violazione della disciplina regionale, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, contraddittorietà, contrasto con precedenti, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta e incompetenza. La ricorrente ha sostenuto che il minore, titolare di indennità di accompagnamento, tracheostomizzato, totalmente dipendente nelle attività quotidiane e incapace di autodeterminarsi, integrasse la condizione di disabilità gravissima, anche in ragione della compromissione dei domini della motricità e della respirazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ricostruito la nozione di disabilità gravissima prevista dall’art. 3, comma 2, del d.m. 26 settembre 2016, comprensiva sia delle condizioni tipizzate alle lettere da a) ad h), sia della clausola residuale di cui alla lettera i), relativa alle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano di assistenza continuativa e monitoraggio 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per l’individuazione di tali situazioni, il giudice ha applicato i criteri dell’Allegato 2, che richiedono compromissioni in almeno uno dei domini della motricità o dello stato di coscienza e in almeno uno dei domini della respirazione o della nutrizione. Nel caso concreto, il minore era titolare di indennità di accompagnamento, risultava tracheostomizzato, totalmente dipendente nelle attività della vita quotidiana e incapace di autodeterminarsi; inoltre, la documentazione clinica ospedaliera e la valutazione dell’ASL confermavano la qualificazione come disabile gravissimo e la compromissione dei domini della motricità e della respirazione. Tali elementi rendevano illegittima la sua classificazione come disabile grave e l’esclusione dall’elenco dei beneficiari per insufficienza di risorse. Il Comune di Ercolano è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; le spese nei confronti dell’ASL sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.m. 26 settembre 2016

    “per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento [...] o comunque definite non autosufficienti [...] e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni”

    La disposizione definisce la disabilità gravissima includendo, oltre alle condizioni patologiche tipizzate, ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette.

  • art. 3, comma 3, d.m. 26 settembre 2016

    “le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima [...] sono illustrate nell'allegato 1 [...] Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale [...] si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2”

    La qualificazione delle persone rientranti nella clausola residuale di dipendenza vitale deve essere effettuata mediante i criteri dell’Allegato 2.

  • Allegato 2, commi 1 e 2, d.m. 26 settembre 2016

    “le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale [...] sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità [...] nei domini: a) motricità; b) stato di coscienza; c) respirazione; d) nutrizione”

    La valutazione deve considerare le compromissioni funzionali nei quattro domini indicati, indipendentemente dal tipo di patologia o menomazione.

  • Allegato 2, comma 3, d.m. 26 settembre 2016

    “si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni [...] in almeno uno dei domini [...] a) e b) [...] ed in almeno uno dei domini [...] c) e d)”

    La dipendenza vitale richiede la compromissione di almeno un dominio tra motricità e stato di coscienza e di almeno un dominio tra respirazione e nutrizione.

  • legge 11 febbraio 1980, n. 18

    L’indennità di accompagnamento costituisce, ai sensi del d.m. 26 settembre 2016, un elemento rilevante per la definizione della condizione di disabilità gravissima.

  • D.G.R. Campania n. 121 del 14 marzo 2023

    Disciplina regionale richiamata ai fini dell’erogazione degli assegni di cura a valere sul Fondo non autosufficienza 2023.

  • D.G.R. Campania n. 70 del 22 febbraio 2024

    Atto regionale richiamato tra le fonti della disciplina applicabile alla classificazione e all’erogazione degli assegni di cura.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica di merito nell’ambito della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini dell’erogazione delle prestazioni finanziate dal Fondo per le non autosufficienze, la nozione di disabilità gravissima di cui al d.m. 26 settembre 2016 comprende sia le condizioni patologiche tipizzate dall’art. 3, comma 2, lettere da a) ad h), sia le ulteriori situazioni di dipendenza vitale previste dalla lettera i).
  • La clausola residuale relativa alla dipendenza vitale deve essere applicata secondo i criteri dell’Allegato 2 del d.m. 26 settembre 2016, richiedendo la compromissione di almeno uno tra i domini della motricità e dello stato di coscienza e di almeno uno tra i domini della respirazione e della nutrizione.
  • La titolarità dell’indennità di accompagnamento, unitamente a elementi clinici quali tracheostomia, totale dipendenza nelle attività quotidiane, incapacità di autodeterminarsi e compromissione dei domini della motricità e della respirazione, può integrare la condizione di disabilità gravissima ai fini dell’assegno di cura.
  • È illegittima la classificazione di un soggetto come disabile grave, anziché gravissimo, quando la documentazione sanitaria e le valutazioni delle competenti strutture evidenzino il possesso dei requisiti normativi della dipendenza vitale previsti dall’art. 3, comma 2, lettera i), e dall’Allegato 2 del d.m. 26 settembre 2016.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimento
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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