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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8392/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per truffa (art.110 e 640 c.p.) commessa ai danni di Anna Zizzo, lamentando in particolare: omessa o insufficiente motivazione della Corte d'Appello circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p.; mancata e non motivata negazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e conseguente errata dosimetria della pena. Il difensore di La Monaca aggiungeva che la sentenza di appello si sarebbe basata su mere presunzioni e sulla sola credibilità della parte offesa, nonostante contraddizioni e la remissione della querela intervenuta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati: ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'Appello circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. e circa il trattamento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., annullando la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Quanto al resto, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di La Monaca che contestava la fonte probatoria basata sulla persona offesa: ha confermato che le dichiarazioni della parte offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate nella valutazione della credibilità e dell'attendibilità intrinseca ed esterna, e che nel caso vi erano riscontri (dichiarazioni dei figli e della nuora) e una doppia conforme tra primo e secondo grado; pertanto le altre valutazioni di merito sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; contestuale titolo posto nell'imputazione ma non oggetto di specifica valutazione di cassazione.

  • art. 640 cod. pen.

    Del reato di truffa: il fatto contestato è stato ritenuto dalla Corte di merito e confermato in parte dalla Cassazione, salvo i profili di sanzione collegati ad aggravanti/attenuanti.

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Aggravante invocata dalla Corte d'Appello nella determinazione della pena; la Cassazione ha rilevato che la Corte di merito non ha dato adeguata motivazione sulla sua sussistenza, determinando l'annullamento parziale e il rinvio per nuova determinazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha motivato in modo carente la negazione delle attenuanti, motivo per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che le regole sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali previste dall'art. 192 non si applicano alla persona offesa: le dichiarazioni dell'offeso possono da sole fondare la condanna se il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; la Corte ha confermato tale principio e ritenuto che nel caso vi fosse motivazione e riscontri.

Massime di principio

  • L'aggravante o l'attenuante contestata in appello deve essere espressamente affrontata e motivata dalla Corte d'Appello: l'omessa o insufficiente trattazione costituisce motivo di annullamento parziale e rinvio.
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis) richiedono una motivazione specifica quando vengono negate o applicate in equivalenza con un'aggravante; il giudice deve rendere evidente il ragionamento sulla dosimetria della pena.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate, costituire prova sufficiente per la condanna anche senza riscontri esterni obbligatori, ma richiedono una valutazione di credibilità più penetrante e rigorosa e un'adeguata motivazione del giudice.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (conferma della decisione in primo e secondo grado), la Cassazione ha limiti nella revisione dei fatti; può invece intervenire quando il giudice d'appello non risponde a censure precise o introduce nuovi elementi probatori non esaminati dal primo grado.
  • La remissione della querela è rilevante ma non sempre dirimente rispetto alla responsabilità penale: la valutazione della prova e della credibilità rimane determinante.

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