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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12629/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 80.950,39 relativa a IVA, IRPEF e addizionale regionale, deducendo la mancata valida notifica dell’atto presupposto di accertamento. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR del Molise aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo invalida la notifica dell’avviso prodromico, perché eseguita ex art. 140 c.p.c. a un indirizzo che la CTR reputava errato rispetto alla residenza effettiva del destinatario. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto eseguita la notifica presso la Casa comunale a un indirizzo non corrispondente, trascurando la documentazione attestante la residenza del contribuente al civico 13; (2) omesso esame della documentazione prodotta dall’ufficio, in particolare dell’avviso di ricevimento da cui risultava il ritiro del plico da parte del contribuente; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità della pretesa tributaria ex art. 112 c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse travisato i fatti e omesso la corretta percezione di documenti decisivi: in particolare, la CTR aveva considerato solo un certificato anagrafico del 2010 indicante il civico 3/g, trascurando quello rilasciato al messo notificatore il 29 dicembre 2009 che indicava il civico 13, cioè l’indirizzo presso cui la notifica fu tentata e poi perfezionata ex art. 140 c.p.c.; inoltre risultava che il contribuente aveva ritirato la raccomandata. La Corte ha qualificato la doglianza come denunciabile nei limiti del vizio motivazionale/omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., richiamando il principio secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova può integrare tale vizio quando riguardi un fatto probatorio decisivo. L’accoglimento dei primi due motivi ha assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, affinché riesamini l’appello del contribuente alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica eseguita per irreperibilità temporanea si considera rilevante ai fini del perfezionamento quando sia stata compiuta presso l’indirizzo corretto del destinatario e siano eseguite le formalità previste.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando incida su un fatto decisivo e sia frutto di omessa percezione di un documento, può essere censurato come vizio motivazionale/omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo, relativo a omessa pronuncia, è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia del giudice di merito sulla legittimità della pretesa tributaria.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per distinguere l’errore di fatto revocatorio dal travisamento della prova deducibile con i mezzi di impugnazione ordinari.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre quando il giudice omette di percepire il fatto probatorio in sé, non quando si limita a valutare in modo non condiviso la sua rilevanza logica; in tal caso la censura va proposta nei limiti dell’art. 360 c.p.c. o, se ne ricorrono i presupposti, con revocazione per errore di fatto.
  • Ai fini della validità della notifica ex art. 140 c.p.c., è decisivo accertare l’esattezza dell’indirizzo presso cui l’ufficiale notificatore ha operato e la corrispondenza di tale indirizzo alla residenza del destinatario al momento della notifica.
  • Quando esistano documenti anagrafici riferiti a date diverse, il giudice deve valorizzare quelli temporalmente pertinenti al momento della notifica; l’uso esclusivo di un certificato successivo ai fatti, trascurando quello coevo, può determinare un travisamento decisivo.
  • La prova del ritiro del plico da parte del destinatario è elemento rilevante nella valutazione della regolarità e del perfezionamento del procedimento notificatorio e non può essere ignorata se decisiva per la soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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