Ordinanza n. 31/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 13.5.2025, n. 145.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, della quale è chiesta l'esecuzione
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale depositata a corredo del ricorso, comprendente la sentenza da ottemperare, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, non risulta presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né è altrimenti visualizzabile. Secondo il Collegio, l'omesso deposito del provvedimento da ottemperare e dei documenti necessari nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico costituisce causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Prima di definire la questione, il TAR ha ritenuto di assegnare alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dall'assenza, nel fascicolo informatico consultabile, della sentenza da eseguire e della documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la notificazione. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha concesso un termine per consentire alle parti di interloquire e, verosimilmente, di regolarizzare la documentazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice, prima della decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti e per il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio.
art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.
Richiamato quale base delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, il cui rispetto è necessario per il deposito della sentenza da ottemperare e della documentazione allegata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il deposito della decisione della cui esecuzione si chiede l'accertamento, nonché della documentazione relativa al suo passaggio in giudicato e alla notificazione, costituisce adempimento processuale necessario; la sua omissione nelle forme telematiche prescritte può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione mediante la concessione di un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a., prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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