Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria della perdurante illegittimità dell’occupazione d’urgenza dei terreni edificabili ubicati alla via Michelangelo Buonarroti in Monteiasi distinti nel Catasto Terreni al Foglio n.3 particella 712 sup. di 302 mq. (di comproprietà dei coniugi Ceci Salvatore e Sergio Maria Michela), Foglio 3 particella 713 sup. di 302 mq. (di proprietà Ceci Carmina), Foglio n. 3 particella 714 sup. di 303 mq. (di proprietà Ceci Maria Croce); nonché per la condanna del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati senza l’emanazione del decreto di esproprio ed il risarcimento danni conseguente alla loro illegittima occupazione sino alla restituzione; in subordine, nei limiti di una eventuale impossibilità della restitutio in integrum, per la condanna, previa eventuale istruttoria tecnica, del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. al risarcimento del danno patito dai ricorrenti derivante dalla perdita dei beni per l’avvenuta irreversibile trasformazione dei suoli in esecuzione delle opere di pubblica utilità, senza che siano intervenuti i frazionamenti delle particelle occupate ed i relativi decreti di esproprio, nonché al periodo di utilizzazione dei beni immobili sine titulo da parte della P.A. decorrente dalla data di scadenza dell’occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione delle competenze sino a quella di effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa201900383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Occupazione d’urgenza e successiva trasformazione di porzioni di terreni privati per opere idriche, fognarie, stradali e marciapiedi, senza emanazione dei decreti definitivi di esproprio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità permanente dell’occupazione dei loro terreni, la restituzione previa demolizione delle opere e riduzione in pristino, nonché il risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni; in subordine, hanno chiesto il risarcimento integrale per la perdita dei suoli irreversibilmente trasformati. Le occupazioni derivavano da due distinti interventi: il primo, realizzato da Acquedotto Pugliese S.p.A. tra il 1988 e il 1990 per la posa di tronchi idrici e fognari; il secondo, realizzato dal Comune di Monteiasi dal 2012 per la sede stradale e i marciapiedi di via Buonarroti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina espropriativa, la mancata emanazione dei decreti definitivi di esproprio, l’illegittimità dell’occupazione oltre la scadenza dei termini, la responsabilità del Comune e dell’Acquedotto, nonché la propria legittimazione a proporre ricorso collettivo e cumulativo. L’Acquedotto ha eccepito il difetto di giurisdizione e, soprattutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero gestore del servizio e non autorità competente all’acquisizione sanante.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché le occupazioni erano collegate a dichiarazioni di pubblica utilità e all’esercizio di pubblici poteri, pur in assenza dei decreti finali di esproprio. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Acquedotto quanto alla responsabilità risarcitoria relativa al primo intervento, ritenendo che il gestore avesse realizzato le opere e usufruisse dell’utilità derivante dall’occupazione; ha tuttavia escluso che l’Acquedotto potesse essere condannato alla restituzione o all’attivazione della procedura ex art. 42-bis, competenze spettanti al Comune quale autorità pubblica utilizzatrice del bene. Il Collegio ha accertato che la mancata emanazione dei decreti definitivi di esproprio ha determinato un illecito permanente e che la proprietà dei terreni è rimasta ai ricorrenti. Ha quindi condannato il Comune alla restituzione delle aree, previa demolizione e riduzione in pristino, salva la facoltà di procedere all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha riconosciuto il risarcimento del danno da mancato godimento: Comune e Acquedotto in solido per il primo intervento, a decorrere dal 17 ottobre 1992; il solo Comune per il secondo intervento, a decorrere dal 13 settembre 2016. Il danno deve essere calcolato considerando le superfici effettivamente occupate e applicando il 5% annuo del valore venale delle aree per ogni anno di occupazione illegittima, sino alla restituzione o all’acquisizione sanante, con rivalutazione ISTAT e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. Le amministrazioni devono formulare la proposta di pagamento entro 60 giorni. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con condanna solidale delle amministrazioni alle spese di giudizio per euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa

    La giurisdizione amministrativa esclusiva comprende le controversie sulle occupazioni e trasformazioni di immobili conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità e collegate all’esercizio di una funzione pubblica, anche quando il procedimento non sia sfociato tempestivamente nel decreto di esproprio.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…)

    L’acquisizione sanante costituisce una facoltà discrezionale dell’autorità pubblica che utilizza il bene; nel caso concreto la competenza a valutarla e ad adottarla spetta al Comune, non al gestore del servizio.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando non è possibile determinare esattamente il danno, di stabilire i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi nella proposta risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    L’occupazione e trasformazione illegittima del bene privato, in assenza di un valido titolo traslativo, costituisce illecito permanente e non determina l’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    Il Collegio ha rilevato che dagli atti non emergeva l’avvio del procedimento previsto dalla disposizione, senza tuttavia fondare su tale rilievo autonomo il principale esito decisorio.

Massime di principio

  • L’occupazione e trasformazione di un bene privato riconducibile a una dichiarazione di pubblica utilità e all’esercizio, anche mediato, di un pubblico potere rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se il procedimento espropriativo non si è concluso con un tempestivo decreto di esproprio.
  • La mancata emanazione del decreto definitivo di esproprio, dopo la scadenza del termine dell’occupazione legittima, mantiene la proprietà in capo al privato e configura un illecito permanente dell’amministrazione; l’occupazione acquisitiva non produce il trasferimento automatico della proprietà.
  • In presenza di un’occupazione illegittima, la restituzione del bene previa riduzione in pristino costituisce il rimedio ordinario e prioritario; l’amministrazione può evitarla soltanto mediante un valido provvedimento di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • La competenza a decidere tra restituzione e acquisizione sanante spetta all’amministrazione che utilizza il bene per finalità pubbliche e dispone del relativo potere ablatorio; il mero gestore dell’opera o del servizio non può essere condannato a disporre tali misure.
  • Il soggetto che ha realizzato l’opera e trae utilità dall’occupazione illegittima può concorrere, insieme all’autorità pubblica, nella responsabilità risarcitoria per il mancato godimento del bene, anche se non è competente ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante.
  • Il danno da mancato godimento derivante da occupazione illegittima può essere determinato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., mediante il criterio del 5% annuo del valore venale delle superfici effettivamente occupate, per ciascun anno di occupazione, con rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDecreto di esproprio e procedimentoDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.