Ordinanza n. 1415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2110/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 2110/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 2110/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni dedotte dalle parti necessitano di un approfondimento nel merito, rinviato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, il Ministero ha prospettato il rischio di effetti disarmonici sulla filiera formativa degli assistenti bagnanti, anche perché, nelle more del giudizio di primo grado, la Società Nazionale di Salvamento e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico avevano ottenuto dall’Amministrazione l’autorizzazione a tenere corsi di formazione al salvamento delle acque marittime, interne e delle piscine e a rilasciare le abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti, nel quadro regolatorio del D.M. n. 85/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse del Ministero a mantenere integra la situazione controversa, in ragione del rischio paventato di effetti disarmonici sulla filiera formativa degli assistenti bagnanti e dell’esistenza di autorizzazioni rilasciate a due enti nel frattempo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
D.M. n. 85/2024
corsi di formazione al salvamento delle acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti
Il decreto ministeriale costituisce il quadro regolatorio nel quale sono state rilasciate le autorizzazioni alla formazione e al rilascio delle abilitazioni considerate dal giudice nella valutazione del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può differire la valutazione piena del fumus boni iuris alla fase di merito, decidendo provvisoriamente sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
- La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza amministrativa può essere disposta quando, nelle more della decisione di merito, l’esecuzione rischi di produrre effetti disarmonici sull’organizzazione o sulla regolazione di una filiera formativa, soprattutto in presenza di autorizzazioni amministrative medio tempore rilasciate a operatori interessati.
- Nella fase cautelare il giudice può ritenere prevalente l’interesse pubblico alla conservazione della situazione esistente, così da mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’appello.
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