Sentenza n. 3856/2026 - Roma, Sezione 1
per la fissazione dell’appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia in favore del Signor -OMISSIS- per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento e di rilascio del visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad, deducendo la violazione dei termini di conclusione del procedimento. Ha rappresentato di avere chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato e di avere successivamente inviato una formale diffida, senza ricevere riscontro. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il Ministero non si è costituito. Il ricorso è stato esaminato alla luce della sospensione dell’efficacia del nulla osta al lavoro prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 per i lavoratori cittadini di determinati Stati, tra cui, fino al 31 dicembre 2025, il Pakistan.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. L’art. 3, comma 2, del d.l. n. 145/2024, applicabile al ricorrente in quanto cittadino pakistano, sospende l’efficacia del nulla osta al lavoro già rilasciato fino alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. Fino a tale conferma, sono sospesi anche i procedimenti per il rilascio dei visti d’ingresso conseguenti ai nulla osta. In assenza di un nulla osta efficace, il procedimento di competenza della sede diplomatica non potrebbe concludersi utilmente con il rilascio del visto, ma soltanto con un provvedimento negativo o soprassessorio, dovendo l’autorità consolare prendere atto della sospensione e attendere le determinazioni delle amministrazioni competenti. Il procedimento di verifica presso lo Sportello unico è collegato a quello per il visto, ma strutturalmente e funzionalmente autonomo. Ne consegue che il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento consolare né all’emanazione della pronuncia richiesta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento; non può essere accolta quando, per una sospensione legislativa del procedimento presupposto, l’amministrazione non possa adottare un provvedimento utile per il ricorrente.
art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
Per le categorie di lavoratori individuate dalla disposizione, il rilascio del nulla osta è subordinato alle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
La sospensione dell’efficacia del nulla osta comporta, nelle more della conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione, la sospensione dei procedimenti consolari per il rilascio dei visti conseguenti.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Fino alla data indicata, il regime di verifica e sospensione si applica anche ai lavoratori cittadini pakistani.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale quando, in base alla normativa sopravvenuta o applicabile, l’amministrazione non possa adottare un provvedimento utile al ricorrente, ma debba necessariamente attendere la definizione di un procedimento presupposto.
- Quando la legge sospende l’efficacia del nulla osta al lavoro fino alla conferma espressa delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, il procedimento consolare per il rilascio del visto d’ingresso conseguente al nulla osta resta sospeso nelle more di tale conferma.
- Il procedimento di verifica del nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione e il procedimento consolare per il rilascio del visto, pur collegati, sono strutturalmente e funzionalmente autonomi; pertanto, il giudice non può imporre alla sede diplomatica di concludere utilmente il procedimento di visto prima della definizione del procedimento presupposto.
- In presenza di un nulla osta privo di efficacia per effetto della sospensione legislativa, la sede diplomatica non può procedere al rilascio del visto e può soltanto prendere atto della sospensione, attendendo le determinazioni delle amministrazioni competenti.
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