Ordinanza n. 38/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della pratica per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova ha archiviato la pratica relativa alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda il rifiuto, da parte del datore di lavoro che aveva richiesto l’ingresso dello straniero nell’ambito del decreto flussi, di sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative, per non aver ricevuto previa comunicazione dell’intenzione della Prefettura di archiviare il procedimento, invocando altresì la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che, quando il datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso dello straniero nell’ambito del decreto flussi rifiuti senza giustificato motivo di stipulare il contratto di soggiorno, non spetti il permesso per attesa occupazione. La circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 non è stata ritenuta idonea a sostenere la posizione del ricorrente, richiamando precedenti della stessa Sezione. Il giudice ha inoltre affermato che l’eventuale violazione delle garanzie partecipative non avrebbe comunque invalidato l’archiviazione, poiché, in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’archiviazione costituiva atto dovuto e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo; la misura è stata respinta in ragione dell’insufficiente fondatezza sommaria del ricorso.
art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990
L’eventuale violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il TAR ha ritenuto l’archiviazione un atto dovuto in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007
La circolare è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che non giovasse alla sua posizione.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso dello straniero nell’ambito del decreto flussi rifiuta senza giustificato motivo di sottoscrivere il contratto di soggiorno, allo straniero non spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- In assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’archiviazione della relativa pratica da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione può costituire atto dovuto, con conseguente esclusione dell’utilità della tutela cautelare fondata sulla pretesa prosecuzione del procedimento.
- L’eventuale omissione della comunicazione preventiva dell’intenzione di archiviare il procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di attività vincolata, sia certo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. 241/1990.
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