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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4852/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per truffa e falsi in certificazioni amministrative. Il ricorrente deduceva: tardività della querela da parte della persona offesa (sostenendo che la stessa era a conoscenza dell'inesistenza della polizza prima), travisamento o erronea valutazione delle prove (compresi i rapporti personali e patrimoniali con la parte offesa), confusione circa a quale polizza si riferiscano i pagamenti (sosteneva che il pagamento riguardava una polizza Allianz effettivamente esistente e non la Zuritel indicata nel capo di imputazione) e che i falsi riguarderebbero documenti relativi alla polizza Allianz rispetto alla quale non sarebbe stata proposta querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla tempestività della querela poiché il giudice di merito ha logicamente motivato che la completa consapevolezza dell'illecito da parte della persona offesa è intervenuta solo dopo una serie di dinieghi e verifiche presso la Zuritel S.p.A. Ha inoltre confermato che, essendo intervenute due pronunce conformi di merito (Tribunale e Corte d'appello), il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è molto limitato e il ricorrente non ha indicato specificamente un argomento probatorio introdotto per la prima volta nella motivazione del grado di appello. La Corte ha ritenuto coerente la valutazione della riferibilità dei pagamenti alla polizza Zuritel (anche in ragione di un SMS del 29/04/2014). Quanto ai falsi in certificazione amministrativa (patente e carta di circolazione) la materialità non è contestata e la procedibilità non è per querela. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.166,00 oltre accessori), con liquidazione delle spese di grado demandata alla Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto. La declaratoria di inammissibilità impedisce di esaminare un'eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione delle spese a favore dell'Erario quando la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione concreta delle somme compete alla Corte d'appello di merito.

  • Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 (Rv. 283777 - 01)

    Precedente richiamato circa il principio della "doppia conforme": quando vi sono due pronunce di merito concordi sulla responsabilità, il sindacato di Cassazione sul travisamento della prova è consentito solo se il ricorrente indica specificamente che un argomento probatorio è stato valutato per la prima volta in sede di appello.

  • Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso esclude l'esame di questioni successive, come la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La tempestività della querela va valutata sulla base del momento in cui la persona offesa ha effettiva conoscenza dell'illecito: conoscenze parziali o sospetti non bastano se la consapevolezza deriva solo dopo verifiche e dinieghi successivi.
  • In presenza di una "doppia conforme" (due decisioni di merito concordi), la Cassazione ha margini molto limitati per rimettere in discussione la valutazione della prova: il ricorrente deve indicare con precisione un argomento probatorio che sia stato valutato per la prima volta nella motivazione di appello.
  • Per contestare la valutazione dei fatti in sede di legittimità è necessario non limitarsi a censure generiche ma fornire specifiche deduzioni su errori logici o omissioni nella motivazione dei giudici di merito.
  • Elementi documentali che fissano la tempistica (es. SMS, dati di pagamento, comunicazioni con l'assicuratore) sono rilevanti e possono retrodurre la riconducibilità dei pagamenti alla polizza indicata dall'imputazione.
  • I reati di falso in certificazioni amministrative, quando la materialità non è contestata, non sono soggetti alla procedibilità a querela: possono essere perseguiti d'ufficio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta oltre al rigetto anche l'onere delle spese processuali e, se previsto, somme alla Cassa delle Ammende; inoltre impedisce alla Cassazione di esaminare questioni sopravvenute come la prescrizione.

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