Sentenza n. 12303/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6 settembre 2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125 del 6 agosto 2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6 settembre 2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5 settembre 2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5 settembre 2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019, portante la “ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 gennaio 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di determinazione della quota di ripiano dovuta dall'impresa fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione della Regione Emilia-Romagna recante l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, insieme ai provvedimenti delle aziende sanitarie e ospedaliere relativi alla certificazione dei dati di fatturato e di costo, ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché agli ulteriori atti presupposti e connessi. Il ricorso era fondato su cinque motivi, diretti sia contro vizi propri degli atti impugnati sia contro la ritenuta illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo del payback sui dispositivi medici. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25% dell'importo originariamente addebitato, e ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Sebbene non fosse possibile dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il procedimento specificamente previsto dalla norma, in assenza del deposito da parte dell'amministrazione regionale della documentazione richiesta, il pagamento effettuato dalla ricorrente era comunque idoneo a far venire meno l'interesse alla decisione e il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito. Il giudice ha distinto l'improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere anche perché la definizione agevolata attribuisce un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...; l'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...; ... determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali
Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse al pagamento. Anche in assenza della documentazione amministrativa prevista per la formale cessazione della materia del contendere, il pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto applicato dal giudice.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione agevolata che estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali in materia, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso originario.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non ricorrono le condizioni formali previste dalla legge per la cessazione della materia del contendere, purché dagli atti risulti comunque l'estinzione dell'obbligazione controversa e l'impossibilità di conseguire, mediante la decisione giudiziale, un'utilità concreta e attuale.
- La definizione agevolata che consente di estinguere un'obbligazione mediante il pagamento di una somma ridotta realizza un bene della vita diverso dall'annullamento degli atti impugnati senza pagamento; tale differenza giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
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