Cassazione Penale, Sentenza n. 29431/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati per cui la ricorrente è stata condannata (art.628 comma 3 e art.629 comma 2 c.p.) rientrassero nell'elencazione dell'art.4‑bis ord.pen. e fossero quindi ostativi alla sospensione ai sensi dell'art.656 comma 1 lett. a) c.p.p. La difesa ha dedotto che, in sede di merito, la circostanza aggravante prevista dall'art.628 comma 3 c.p. era stata valutata in equivalenza o compensata dalla circostanza attenuante del risarcimento del danno, il che secondo la ricorrente avrebbe eliminato l'ostatività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la valutazione di equivalenza o prevalenza tra aggravanti e attenuanti incide solo sulla pena (quoad poenam) e non modifica gli elementi circostanziali tipizzanti il reato; pertanto il delitto resta incluso nell'elenco di cui all'art.4‑bis ord.pen. e continua a costituire motivo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, salvo che la circostanza aggravante sia stata espressamente esclusa in fatto, cosa che nel caso non è avvenuta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.628 comma 3 cod.pen.
Circostanza aggravante contestata quale elemento che inserisce il delitto tra quelli elencati dall'art.4‑bis ord.pen.; la sua mera comparazione con attenuanti in senso di equivalenza non ne determina l'esclusione di fatto
art.629 comma 2 cod.pen.
Reato contestato anch'esso ricompreso nell'elenco di rilevanza ai fini dell'ostatività prevista dall'art.4‑bis ord.pen.
art.4‑bis ord.pen.
Elenca i delitti che, se accertati, ostano alla concessione di benefici (qui: sospensione dell'esecuzione); l'inclusione del reato nell'elenco impedisce la sospensione anche se la sentenza ha operato una comparazione attenuanti/aggravanti che incide solo sulla pena
art.656 comma 1 lett. a) c.p.p.
Norma procedurale invocata per negare la sospensione dell'ordine di esecuzione quando sussistono cause di ostatività indicate dall'art.4‑bis
art.659 comma 9 c.p.p.
Richiama l'art.4‑bis in chiave di ostatività rispetto a determinati provvedimenti esecutivi; la Corte lo utilizza per confermare che l'inclusione del reato nell'elenco mantiene l'ostatività
Massime di principio
- La valutazione comparativa fra aggravanti e attenuanti (equivalenza o prevalenza) incide solo sulla determinazione della pena (quoad poenam) e non altera la qualificazione fattuale della circostanza aggravante, salvo che questa sia stata espressamente esclusa in fatto.
- Se il reato per cui è intervenuta condanna è compreso nell'elenco dell'art.4‑bis ord.pen., la sospensione dell'ordine di esecuzione è in genere ostativa e quindi preclusa.
- Per superare l'ostatività è necessario dimostrare che la circostanza aggravante da cui dipende l'inclusione nel catalogo è stata realmente esclusa in fatto dalla sentenza, non soltanto 'neutralizzata' ai fini della pena.
- In casi analoghi la difesa deve puntare su motivazione di fatto chiara e definitiva che escluda l'aggravante o sul vizio formale/giuridico dell'applicazione dell'art.4‑bis, altrimenti il riesame o la cassazione avranno scarse probabilità di accoglimento.
- Verificare sempre il testo della sentenza di merito per accertare se vi sia stata un'esclusione fattuale della circostanza contestata; in assenza di ciò, la posizione esecutiva resterà ostativa.
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