Cassazione Civile, Ordinanza n. 28280/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008, notificato nel dicembre 2014, con cui l'Ufficio recuperava maggiore imposta indebitamente detratta. Secondo l'amministrazione, la contribuente non aveva messo a disposizione dei verificatori la documentazione contabile richiesta e, inoltre, in quanto holding finanziaria, non avrebbe potuto detrarre l'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi inerenti l'attività svolta. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo: che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a dimostrare il diritto alla detrazione e non fosse stata sottratta volontariamente al controllo; che la società svolgesse anche attività d'impresa, non essendo una mera holding statica; e che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione IVA successiva integrasse una rinuncia al credito. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica ex art. 132, comma 2, c.p.c.; con il secondo, violazione degli artt. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, 10, 19, 19-bis, 23 e 25 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo sia l'erronea valutazione sulla mancata esibizione della documentazione, sia l'erronea affermazione di una rinuncia al credito IVA per la mancata riproposizione in dichiarazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur richiamando la documentazione prodotta e l'attività d'impresa della società, non si pronunciava sull'effettiva idoneità di tale documentazione a provare il diritto alla detrazione, integrando così una motivazione apparente. Ha accolto parzialmente il secondo motivo: ha escluso la violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, osservando che la preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti opera solo se vi sia una specifica richiesta dell'Ufficio e un rifiuto sostanziale di esibizione finalizzato a impedire il controllo; nella specie la CTR aveva correttamente escluso la preclusione, dato che la mancata esibizione non dipendeva da volontà ostativa. Ha invece cassato la sentenza nella parte in cui aveva fondato l'illegittimità dell'accertamento su una presunta rinuncia al credito IVA per mancata esposizione nella dichiarazione successiva, affermando che l'omissione dichiarativa non comporta di per sé rinuncia quando sia provata la sussistenza sostanziale del diritto alla detrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è apparente, presenta contrasti irriducibili o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice difetto di persuasività o completezza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale dopo la riforma del 2012.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per il contraddittorio sulla proposta del relatore.
art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972
La preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori e un rifiuto sostanziale di esibizione; non opera se la mancata esibizione dipende da caso fortuito, forza maggiore o anche negligenza non finalizzata a sottrarre i documenti al controllo.
art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973
La preclusione documentale va interpretata in coerenza con il diritto di difesa e con il principio di capacità contributiva.
art. 24 Cost.
È richiamato come parametro per limitare l'applicazione delle preclusioni documentali in modo non lesivo del diritto di difesa.
art. 53 Cost.
È richiamato per esigere un'interpretazione della disciplina coerente con la capacità contributiva.
art. 10 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA va riconosciuto in presenza di una reale operazione sottostante e della relativa prova sostanziale.
art. 19-bis d.P.R. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 23 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 25 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova sulla sussistenza del diritto alla detrazione IVA.
Massime di principio
- In cassazione la motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando presenti un'anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente o mancante; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non convincente.
- La preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica fiscale richiede una specifica richiesta dell'Ufficio e un comportamento sostanzialmente ostruzionistico del contribuente; non opera se la mancata esibizione deriva da impossibilità non finalizzata a sottrarre i documenti al controllo.
- Nel settore IVA, il diritto alla detrazione è un diritto sostanziale che dipende dall'effettività e liceità dell'operazione sottostante e dalla sua prova, anche mediante fatture o documentazione equivalente; gli adempimenti dichiarativi e registrativi hanno funzione prevalentemente strumentale e riepilogativa.
- La mancata indicazione di un credito IVA nella dichiarazione successiva non integra, di per sé, rinuncia al credito né fa sorgere una presunzione incompatibile con la sua successiva richiesta, se il contribuente prova i presupposti sostanziali della detrazione.
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