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Sentenza

Sentenza n. 10169/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale N. Rep. CE/63/2023 del 16/01/2023, N. Prot. CE/5425/2023 del 16/01/2023, notificata in data 25/01/2021, avente ad oggetto la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di vicinato esercitata con S.C.I.A. apertura prot. CE/2019/100271 e successiva S.C.I.A. variazione prot. CE/2020/108887, da -OMISSIS- di -OMISSIS- in Roma, -OMISSIS-; - della nota prot. CE/2022/146870 del 30/12/2022 del Questore di Roma, richiamata nel provvedimento di revoca; - del Decreto del Questore di Roma del 27/01/2023 e notificato in data 28/01/2023, che ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della medesima licenza con conseguente chiusura del locale; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali agli anzidetti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202303245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della SCIA relativa all'esercizio commerciale, unitamente alla nota della Questura richiamata e al decreto questorile di sospensione della licenza per dieci giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui Roma Capitale ha revocato il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, nonché la segnalazione della Questura e il successivo decreto del Questore di sospensione della licenza. Ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro penale del locale e che l'ASL aveva revocato la sospensione sanitaria dopo il ripristino delle condizioni igieniche; incompetenza del dirigente comunale; violazione delle garanzie partecipative; illogicità e sproporzione della revoca, anche per la propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti. Con motivi aggiunti ha ribadito l'eliminazione delle criticità igienico-sanitarie e l'assenza di reiterazione delle violazioni. Il quadro istruttorio comprendeva il rinvenimento nel locale di sostanza stupefacente e strumenti per la lavorazione e il confezionamento, gravi carenze igienico-sanitarie, l'apertura dell'esercizio durante la sospensione disposta dall'ASL e segnalazioni sulla frequentazione del locale da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso l'incompetenza del dirigente comunale, ritenendo la revoca della SCIA o della licenza commerciale un atto di gestione amministrativa attribuito alla dirigenza dall'art. 107 TUEL, in applicazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione e del principio del contrarius actus. La competenza comunale alla revoca deriva dal trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alle autorizzazioni commerciali, distinta dalle funzioni statali di pubblica sicurezza esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. Ha escluso anche la violazione della partecipazione procedimentale: il ricorrente conosceva i presupposti fattuali attraverso i controlli e la nota della Questura e non ha indicato specifici apporti partecipativi idonei a modificare l'esito; trova quindi applicazione l'art. 21-octies l. 241/1990. Nel merito, la nota della Questura costituiva una mera segnalazione, non una richiesta vincolante del Prefetto ex art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977; Roma Capitale ha pertanto esercitato autonomamente il proprio potere discrezionale. La revoca è autonoma rispetto al procedimento penale e può fondarsi su elementi sintomatici di rischio per ordine e sicurezza pubblica, senza necessità di una condanna penale definitiva o della permanenza di un sequestro. Il rinvenimento di stupefacenti e strumenti per la lavorazione, le carenze igienico-sanitarie, l'apertura durante la sospensione dell'ASL e la frequentazione da parte di soggetti con precedenti costituivano un quadro istruttorio oggettivo e idoneo a giustificare la revoca. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem, poiché la determina richiamava una nota legittima, ne riportava analiticamente il contenuto e dimostrava l'effettiva cognizione e condivisione degli elementi istruttori. L'annullamento del sequestro penale non escludeva la materialità dei fatti, essendo intervenuto per ragioni relative ai presupposti cautelari reali; la successiva revoca della sospensione sanitaria attestava soltanto il ripristino delle condizioni igieniche e non eliminava gli ulteriori elementi ostativi. Esclusa anche la sproporzione della misura. Spese compensate per la limitata attività difensiva di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti

    Attribuisce alla dirigenza comunale la competenza sugli atti di gestione amministrativa, inclusa la revoca dei titoli commerciali, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Indicato quale limite alle attribuzioni dirigenziali richiamate dall'art. 107, senza che il giudice ne ravvisi l'applicabilità al caso concreto.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Riserva al Sindaco quale ufficiale del Governo le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, distinte dalle funzioni comunali di polizia amministrativa esercitate nella revoca del titolo commerciale.

  • art. 19, comma 1, n. 8, d.P.R. 616/1977

    Ha trasferito ai Comuni le funzioni relative al rilascio delle licenze per gli esercizi pubblici di cui all'art. 86 TULPS, fondando la competenza comunale anche sulla revoca quale contrarius actus.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977

    La richiesta motivata del Prefetto sarebbe vincolante per il Comune; una mera segnalazione della Questura, come quella del caso concreto, lascia invece all'amministrazione comunale autonomia valutativa.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'omissione della comunicazione di avvio non determina l'annullabilità quando il destinatario non indica elementi concreti che avrebbe potuto apportare e il contenuto dell'atto risulta sostanzialmente vincolato da fatti oggettivamente accertati.

  • art. 100 r.d. 773/1931

    Costituisce la base normativa del decreto del Questore di sospensione della licenza per dieci giorni; la sentenza lo considera distinto e autonomo rispetto alla revoca comunale.

  • art. 86 r.d. 773/1931

    Individua le licenze per esercizi pubblici alle quali si riferisce il trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni.

Massime di principio

  • La revoca di una SCIA o di una licenza commerciale è un atto di gestione amministrativa e, in forza dell'art. 107 TUEL e del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, spetta al dirigente comunale, non al Sindaco, salvo specifiche attribuzioni normative riconducibili alle funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo.
  • Quando la competenza al rilascio di un titolo commerciale appartiene al Comune, la competenza alla sua revoca spetta parimenti all'amministrazione comunale quale contrarius actus; tale competenza, in quanto gestionale, è esercitata dal dirigente.
  • Una segnalazione della Questura volta a sollecitare la valutazione comunale non equivale alla richiesta motivata e vincolante del Prefetto prevista dall'art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977; in tal caso il Comune conserva autonomia istruttoria e valutativa.
  • La revoca amministrativa di un titolo commerciale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica è autonoma rispetto al procedimento penale e può fondarsi su fatti sintomatici di rischio, senza richiedere una condanna penale definitiva, la permanenza di un sequestro o l'accertamento della responsabilità penale del titolare.
  • Nell'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa in materia di ordine e sicurezza pubblica, il giudice amministrativo verifica soltanto la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti o l'evidente difetto di motivazione; un quadro oggettivo composto da rinvenimento di stupefacenti, gravi carenze igieniche, inosservanza di una sospensione sanitaria e frequentazioni di soggetti con precedenti può giustificare la revoca dell'attività.
  • La motivazione per relationem è legittima quando richiama un atto istruttorio legittimo e conoscibile o ostensibile, ne recepisce in modo congruo le ragioni e dimostra che l'autorità procedente ne ha esaminato e condiviso il contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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