Sentenza del 04/11/2015 n. 22479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.A. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso una decisione della Commissione tributaria regionale della Sardegna. Il ricorrente sosteneva che la Corte avesse commesso errori di fatto nella valutazione della sentenza d'appello e di uno dei motivi del precedente ricorso per cassazione; inoltre denunciava motivazione apparente e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che gli errori denunciati non erano errori percettivi oggettivi e immediatamente rilevabili dagli atti, ma contestazioni riguardanti la valutazione, l'interpretazione e il giudizio giuridico svolti dalla Corte. Anche le censure di motivazione apparente e omessa pronuncia non sono state ritenute proponibili tramite revocazione. Il ricorso è stato considerato una sostanziale e parziale riproposizione del precedente ricorso per cassazione, configurando un uso distorto del rimedio. S.A. è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 11.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto revocatorio.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è impugnabile per revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve consistere in un'erronea percezione materiale degli atti: il giudice deve avere supposto l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente inesistente oppure l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti. Non deve riguardare un punto controverso, né richiedere valutazioni, interpretazioni o argomentazioni giuridiche.
Art. 111 Cost.
La Corte lo richiama anche a tutela della ragionevole durata, della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, valori che impediscono di utilizzare la revocazione per riaprire indefinitamente controversie già definite.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto davanti alla Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione degli argomenti delle parti o il contenuto concettuale della decisione.
- L'errore revocatorio deve essere oggettivo, evidente e rilevabile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti processuali, senza attività interpretativa o valutazioni discrezionali.
- È necessario che l'errore sia decisivo e riguardi un fatto non controverso; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male una prova, un motivo di ricorso o una tesi difensiva.
- Le doglianze relative a motivazione apparente, omessa pronuncia o violazione di legge appartengono, in linea generale, agli ordinari mezzi di impugnazione e non possono essere introdotte impropriamente tramite revocazione.
- La riproposizione, anche parziale, del precedente ricorso per cassazione sotto la veste di revocazione comporta l'inammissibilità del ricorso e può determinare la condanna alle spese.
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