Sentenza n. 936/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito della pretesa risarcitoria iure hereditatis per i danni derivanti dalla malattia e dal decesso del militare, asseritamente causati dall'esposizione ad amianto e ad altri fattori nocivi durante il servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno riassunto davanti al TAR Sicilia, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio, un'azione risarcitoria iure hereditatis ai sensi dell'art. 30 c.p.a. nei confronti del Ministero della Difesa. Hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro dante causa, già Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare, per la malattia e il successivo decesso, assumendo il nesso causale con l'attività di servizio, le missioni nazionali ed estere e l'esposizione ad amianto e radiazioni in assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione. La domanda è stata fondata, tra l'altro, sull'art. 2087 c.c. e sugli artt. 1218, 1223, 1453, 2043, 2049, 2050, 2051 e 2059 c.c. Il Ministero ha eccepito la prescrizione, contestato il nesso causale e, in subordine, dedotto la compensatio lucri cum damno. I ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che il termine prescrizionale dovesse decorrere dall'insorgenza del danno terminale o dal decesso e che gli atti amministrativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere avessero efficacia interruttiva o costituissero riconoscimento del diritto risarcitorio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di prescrizione e ha rigettato il ricorso, assorbendo ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa, compreso il nesso causale. Ha qualificato la responsabilità dedotta ai sensi dell'art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale, soggetta al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il dies a quo è stato individuato nel 5 maggio 2006, data del decreto con cui il Ministero aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, poiché da quel momento il militare aveva piena consapevolezza della malattia, della sua origine professionale e della rilevanza giuridica del danno. Il successivo aggravamento della patologia, culminato nel danno terminale diagnosticato nel 2019 e nel decesso, non ha spostato il termine iniziale, trattandosi dell'evoluzione di un processo morboso già conosciuto e non di una lesione nuova e autonoma. In assenza di atti interruttivi, la prescrizione è maturata il 5 maggio 2016; la prima messa in mora, del 10 febbraio 2020, e la notifica del ricorso del 10 marzo 2021 sono quindi tardive. Gli atti amministrativi di riconoscimento della causa di servizio, della pensione privilegiata, dello status di vittima del dovere e delle relative prestazioni sono stati ritenuti di natura indennitaria e non equivalenti al riconoscimento di un'obbligazione risarcitoria, sicché non hanno interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Il giudizio civile relativo al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava una diversa domanda, soggetta a diversa qualificazione e decorrenza prescrizionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'attività o dall'inadempimento dell'amministrazione.
art. 2087 c.c.
La responsabilità del datore di lavoro pubblico per violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro è stata qualificata come responsabilità contrattuale.
art. 2946 c.c.
Alla responsabilità contrattuale derivante dall'art. 2087 c.c. si applica la prescrizione ordinaria decennale.
art. 2944 c.c.
Gli atti amministrativi di riconoscimento della causa di servizio, dello status di vittima del dovere e delle prestazioni indennitarie non costituiscono riconoscimento del diritto risarcitorio e non interrompono la prescrizione.
art. 2947 c.c.
La disciplina della prescrizione propria dell'illecito extracontrattuale e il relativo dies a quo non sono applicabili alla domanda iure hereditatis qualificata come responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.
art. 73 c.p.a.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta tempestiva perché sollevata nella memoria depositata nel rispetto dei termini processuali.
art. 5 l. 206/2004
Lo speciale assegno vitalizio riconosciuto al dante causa ha natura indennitaria e non implica il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
Il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati ha natura indennitaria e non vale, di per sé, come riconoscimento di un'obbligazione risarcitoria.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministrazione-datore di lavoro dedotta per violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
- Quando il lavoratore o il militare acquisisce piena consapevolezza della malattia, della sua origine professionale e della rilevanza giuridica del danno, tale momento costituisce il dies a quo della prescrizione della domanda risarcitoria; il successivo aggravamento della stessa patologia non sposta il termine, salvo che integri una lesione nuova e autonoma.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dello status di vittima del dovere o di prestazioni previdenziali e indennitarie non equivale al riconoscimento di una responsabilità risarcitoria, poiché indennizzo e risarcimento hanno presupposti strutturalmente diversi, e non interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
- La prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis deve essere valutata autonomamente rispetto alla prescrizione di una distinta domanda iure proprio proposta dagli eredi per la perdita del rapporto parentale.
- L'eccezione di prescrizione, pur essendo eccezione in senso stretto, è tempestiva se proposta nel rispetto dei termini processuali applicabili alla memoria difensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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