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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48070/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n.2 c.p.) per mancata querela, ritenendo decaduto il termine di 90 giorni ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 150/2022; il PM in dibattimento aveva invece richiesto la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio) che rendeva il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato: ha affermato che il pubblico ministero ha il potere-dovere di effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva (art. 516 e 517 c.p.p.) anche relativamente a circostanze aggravanti note dalle indagini preliminari e che il giudice non può sindacare preventivamente la tardività di tale contestazione. La sentenza del Tribunale che aveva escluso la possibilità di contestazione suppletiva e aveva dichiarato l'improcedibilità è stata annullata per nullità assoluta attinente alla formulazione dell'imputazione; l'annullamento è disposto senza rinvio ai sensi di cui all'art. 569 comma 4 in relazione al 604 comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero la possibilità di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante; secondo la Corte tale potere-dovere non è soggetto a sindacato preventivo del giudice e può essere esercitato anche se gli elementi erano già noti dalle indagini preliminari

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina le nuove contestazioni in dibattimento; la Corte ricorda che serve a permettere al PM di adeguare l'imputazione in funzione delle prove emerse, senza preclusioni temporali rigide

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità per mancata querela: la Corte ha osservato che, se il PM legittimamente modifica l'imputazione in dibattimento rendendo il reato procedibile d'ufficio, la sentenza non poteva limitarsi a dichiarare improcedibilità basandosi sulla originaria imputazione

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Prevede il termine di 90 giorni per la proposizione della querela per taluni reati procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che il decorso di tale termine non poteva impedire al PM di effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento

  • art. 625 cod. pen. (n. 7)

    Aggravante per fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio; la sua contestazione in dibattimento può trasformare la procedibilità del reato da a querela a d'ufficio e pertanto il PM poteva e doveva contestarla

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa; la Corte richiama questa garanzia come misura compensativa dell'esercizio del potere del PM

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: la Corte lo invoca per sostenere che il PM ha l'obbligo di esercitare e completare l'azione penale in dibattimento adeguando l'imputazione

  • art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme applicate dalla Corte per disporre l'annullamento senza rinvio quando ricorre una nullità assoluta di ordine generale relativa all'imputazione e all'esercizio dell'azione penale

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può e deve formulare in dibattimento contestazioni suppletive (reati concorrenti o circostanze aggravanti) sulla base di elementi emersi anche prima dell'apertura del dibattimento; il giudice non ha potere di sindacare preventione la tardività di tali contestazioni
  • La contestazione suppletiva, se legittima, può modificare la procedibilità del reato (es. da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio); il giudice deve decidere sulla nuova imputazione così formulata
  • All'imputato spettano garanzie difensive (es. il termine previsto dall'art. 519 c.p.p.) per preparare la difesa rispetto alla contestazione suppletiva; tali garanzie bilanciano l'esercizio del potere accusatorio del PM
  • La declaratoria di improcedibilità basata esclusivamente sull'originaria imputazione, quando il PM aveva legittimamente modificato l'imputazione in dibattimento, è illegittima e configura nullità rilevante
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di esercitare il potere-dovere di contestazione in dibattimento si può ottenere l'annullamento della decisione di merito; in caso di nullità assoluta rilevata dalla Cassazione l'annullamento può essere disposto senza rinvio

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