Sentenza n. 423/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo alla sentenza n. 1209/2010 del Tar Marche, con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza comunale n. 10/2011 prot. 1724; in subordine: ricorso per la dichiarazione di nullità del provvedimento ex art. 31 co. 4 c.p.a., per violazione/elusione del giudicato ex art.21-septies L.241/90, con i provvedimenti conseguenti e opportuni; in ulteriore subordine, ricorso per annullamento dell'ordinanza n.10/2011, con i provvedimenti conseguenti e opportuni. Con domanda di sospensione cautelare dell'ordine di demolizione, con istanza di fissazione di somme a garanzia della esatta esecuzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2024 ottemperanza della sentenza n.1209/2010 del TAR Marche con conseguente declaratoria di nullità del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024; in subordine, dichiarazione di nullità o annullamento del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024 oltre atti antecedenti, successivi e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di diniego di sanatoria e, con i motivi aggiunti, ulteriore diniego di sanatoria e successivo provvedimento di archiviazione SUAP
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Marche n. 1209/2010, che aveva annullato un diniego di sanatoria e imposto al Comune di riesaminare l’istanza verificando, ai sensi dell’art. 15 della l.r. Marche n. 13/1990 e dell’art. 18 delle NTA del PTC, se l’intervento coesistesse armoniosamente con il complesso preesistente. Hanno dedotto che il successivo diniego comunale costituisse violazione o elusione del giudicato, chiedendone in subordine la nullità e, ulteriormente, l’annullamento. Con i motivi aggiunti hanno esteso le censure al nuovo diniego del 15 novembre 2024 e all’archiviazione SUAP del 21 novembre 2024, sostenendo che tali atti riproducessero i medesimi motivi ostativi già posti a base del provvedimento precedente, senza una reale riedizione del potere. In via subordinata hanno dedotto violazione degli artt. 5 e 15 della l.r. Marche n. 13/1990 e dell’art. 18 delle NTA del PTC, violazione degli artt. 10-bis e 14-bis, commi 3 e 4, della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, travisamento, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione e giusto procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto le domande di ottemperanza, ritenendo che il Comune avesse comunque proceduto alla riedizione del potere e che la sentenza n. 1209/2010 non imponesse un esito vincolato, ma solo il riesame dell’istanza secondo il parametro dell’armoniosa coesistenza dell’intervento con il complesso preesistente. Ha quindi escluso la nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha invece accolto le domande subordinate di annullamento dell’ordinanza n. 10/2011 e degli atti impugnati con i motivi aggiunti. Il Comune aveva esaminato in modo puntuale le opere ritenute abusive, ma non aveva descritto né valutato il contesto complessivo nel quale l’edificio era inserito: il giudizio di armoniosità non può limitarsi alla constatazione che il manufatto sia diverso rispetto alla situazione precedente, dovendo riguardare il complesso preesistente e il contesto territoriale. Inoltre, il riesame non era sorretto da adeguati supporti tecnico-valutativi, provenienti da un organo tecnicamente idoneo. Il TAR ha ravvisato pertanto difetto di istruttoria e di motivazione, esteso anche agli atti del 2024; ha assorbito il motivo relativo all’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il Comune è stato ordinato a riesaminare l’istanza di sanatoria entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa adeguata istruttoria, eventualmente anche mediante conferenza di servizi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Marche n. 13/1990
valutare se l’opera sia conforme all’art.15 della legge 13/90
Il giudizio di conformità dell’intervento richiede di verificare se le innovazioni coesistano armoniosamente con il complesso preesistente; tale valutazione deve riguardare il contesto complessivo in cui l’edificio è inserito.
art. 18 NTA del Piano Territoriale di Coordinamento
come richiamata dall’art. 18 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento
Costituisce, insieme all’art. 15 della l.r. Marche n. 13/1990, il parametro urbanistico rispetto al quale il Comune doveva riesaminare l’istanza di sanatoria.
art. 21-septies l. 241/1990
violazione/elusione del giudicato ex art.21-septies L.241/90
La violazione o elusione del giudicato non è stata ravvisata, poiché il Comune ha rieditato il potere senza essere vincolato a un esito puntuale e predeterminato.
art. 31, comma 4, c.p.a.
ricorso per la dichiarazione di nullità del provvedimento ex art. 31 co. 4 c.p.a.
La domanda di nullità proposta nell’ambito dell’ottemperanza è stata respinta perché non risultava violato o eluso il giudicato.
art. 3 l. 241/1990
difetto di motivazione ex art.3 L. 241/90
La motivazione del diniego è stata ritenuta insufficiente perché non esplicitava il contesto preesistente e non consentiva di comprendere il percorso valutativo relativo all’armoniosità dell’intervento.
art. 10-bis l. 241/1990
violazione dell’art.10bis L. 241/90
La relativa censura è stata assorbita, senza una decisione autonoma sul merito.
art. 14-bis, commi 3 e 4, l. 241/1990
violazione dell’art.14bis commi 3 e 4 L. 241/90
La censura è stata ritenuta compresa, nella sostanza, nei vizi di istruttoria e motivazione accolti dal TAR.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone all’amministrazione di riesaminare un’istanza secondo un parametro valutativo, senza predeterminare l’esito, la successiva riedizione del potere non viola né elude il giudicato per il solo fatto di pervenire nuovamente a un diniego.
- Il giudizio di armoniosa coesistenza di un intervento edilizio con il complesso preesistente non può limitarsi alla descrizione delle opere realizzate o alla constatazione della loro difformità rispetto alla situazione originaria: richiede l’individuazione e la valutazione del contesto complessivo nel quale l’edificio si inserisce.
- Una valutazione tecnico-discrezionale sull’armoniosità di un intervento edilizio deve essere preceduta da un’istruttoria adeguata e, ove necessario, dall’acquisizione di supporti valutativi provenienti da organi o strutture tecnicamente idonei.
- È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di sanatoria che non descriva il complesso preesistente e non esponga le ragioni per cui le innovazioni edilizie risultino non armoniose rispetto al contesto.
- Quando il giudice annulla un diniego per carenza di istruttoria e motivazione, l’effetto conformativo impone all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro il termine stabilito, svolgendo un’istruttoria effettiva e rispettando i criteri indicati nella motivazione della sentenza.
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