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Sentenza

Sentenza n. 5977/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza - n. 5179/2024, depositata e resa pubblica il 06.05.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 35328/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di euro 1.000,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5179/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l’avvenuto adempimento né giustificare l’inerzia. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva adempiuto all’obbligo derivante dalla sentenza passata in giudicato, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la rituale notificazione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della decisione, o dalla sua eventuale comunicazione amministrativa anteriore, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e previa verifica dell’eventuale adempimento. Ha respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di verificare l’attuazione del giudicato e di ordinare all’amministrazione obbligata di realizzare il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, l’applicazione di penalità di mora.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    La disposizione fonda la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata allo stato, perché il giudice ha ritenuto non ancora sussistenti i relativi presupposti; essa potrà essere richiesta in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli altri presupposti, la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie; dispone, al più, di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, non sull’an e sul quando dell’adempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la verifica della corretta attuazione del giudicato e deve assicurare al soggetto vittorioso il conseguimento dell’utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia, anche quando l’amministrazione abbia mantenuto un comportamento omissivo.
  • In presenza di un giudicato definitivo, ritualmente notificato, del decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dell’assenza di prova dell’adempimento o di giustificazioni dell’inerzia, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto con assegnazione all’amministrazione di un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinandone l’attivazione alla richiesta dell’interessato e alla verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a una successiva richiesta quando l’inottemperanza persista oltre il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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