Sentenza del 10/10/2017 n. 4044 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Convenienza economica - Congruità col processo produttivo - Sussite - Prova simulazione acquisti - Prezzi non in linea col mercato - Effettività dei pagamenti - Onere probatorio Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità e la liceità degli acquisti di acciaio effettuati da Paesi a fiscalità privilegiata. L'Amministrazione finanziaria contestava la convenienza economica e la congruità delle operazioni, prospettando una possibile simulazione degli acquisti o l'assenza di effettività dei relativi pagamenti. Il contribuente aveva invece fornito elementi in ordine all'effettività dei pagamenti, alla congruità dei prezzi rispetto al mercato e alla convenienza economica delle operazioni.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che spettasse all'Agenzia delle Entrate provare concretamente l'eventuale simulazione degli acquisti, la non conformità dei prezzi ai valori di mercato e l'inesistenza o ineffettività dei pagamenti. Una volta dimostrate l'effettività delle operazioni, la congruità dei prezzi e la convenienza economica, non può essere imposto all'imprenditore l'ulteriore onere di dimostrare l'inesistenza di valide soluzioni alternative a quelle adottate. La contestazione dell'Amministrazione è stata quindi ritenuta non sufficientemente provata e il contribuente è risultato vittorioso.
Massime di principio
- In presenza di acquisti da Paesi a fiscalità privilegiata, la localizzazione del fornitore non dimostra di per sé l'illecità o l'indeducibilità dell'operazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e specifica della simulazione, dell'antieconomicità, della non congruità dei prezzi o dell'inesistenza dei pagamenti; non è sufficiente una contestazione generica basata sul rapporto con un Paese black list.
- Il contribuente può assolvere il proprio onere dimostrando l'effettività delle operazioni, la regolarità dei pagamenti, la congruità dei corrispettivi rispetto al mercato e la coerenza degli acquisti con il processo produttivo.
- Non può essere richiesto all'imprenditore di provare anche l'inesistenza di ogni possibile alternativa commerciale, quando l'operazione concretamente effettuata risulta effettiva, congrua e ragionevolmente conveniente.
- La valutazione della convenienza economica deve considerare il contesto imprenditoriale e produttivo concreto, senza sostituire ex post le scelte dell'imprenditore con valutazioni astratte dell'Amministrazione.
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