Cassazione Penale, Sentenza n. 5351/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena nell'ambito del procedimento di revisione relativo a condanne per triplice omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato e detenzione/porto illegali di arma. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione per avere la Corte omesso di esaminare la documentazione e la perizia relativa ai dialoghi intercettati e di affrontare i profili indicati nella sentenza di annullamento con rinvio; (2) mancata motivazione sul merito della richiesta, in particolare sulla valutazione della perizia trascrittiva in correlazione con gli altri elementi; (3) vizio di motivazione per aver escluso la possibilità di qualsiasi prognosi, confondendo il giudizio sullo stato degli atti con quello che dipenderà dall'esito del dibattimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la difesa aveva infatti depositato atto di rinuncia allegando l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 25/11/2023 con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena. La Procura generale aveva concluso per l'inammissibilità e la Corte ha ritenuto che l'interesse alla decisione fosse venuto meno per causa non imputabile al ricorrente. In conseguenza di ciò il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né tenuto al versamento di somme alla Cassa per le ammende, in linea con la giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti entro i quali possono essere articolati i motivi di impugnazione; la Corte ha osservato che il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168
La giurisprudenza stabilisce che la sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso senza che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese o a versare somme alla Cassa per le ammende
Ordinanza della Corte di appello di Roma del 25/11/2023 (atto sopravvenuto)
Atto intervenuto che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse: la sospensione dell'esecuzione della pena ha reso privo di oggetto il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Se, durante il corso del procedimento di impugnazione, interviene un atto che elimina l'interesse concreto alla decisione (es. sospensione dell'esecuzione della pena), il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: il ricorrente non deve essere condannato alle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende.
- Prima di decidere sull'ammissibilità, la Corte verifica l'esistenza di eventi sopravvenuti che possano aver reso privo di oggetto il ricorso; la parte resistente può richiamare tali atti per ottenere l'inammissibilità.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica un giudizio sul merito delle censure: le questioni sostanziali restano quindi senza esame definitivo.
- Le difese possono rinunciare al ricorso depositando l'atto di rinuncia e documentando eventuali misure intervenute: tale rinuncia o la sopravvenuta perdita di interesse può essere motivo di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5147/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5150/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5151/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5152/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →