Sentenza n. 8323/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del decreto adottato dal Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, con nota DG-CA prot. n. 2415 del 27 giugno 2024, recante il provvedimento di revoca in autotutela del diritto al credito di imposta per un importo pari a euro 1.094.745,17. presentata per l’anno 2023 dalla MMRCINEMA s.r.l. relativamente alla sala cinematografica di Ragusa - Madison Cinema Ragusa; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del credito d’imposta per l’anno 2023, pari a euro 1.094.745,17, riconosciuto per una sala cinematografica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della cultura ha revocato in autotutela il credito d’imposta riconosciuto il 30 maggio 2024. La revoca è stata adottata dopo che il Ministero aveva disposto, con decreto del 20 novembre 2023, la revoca di un precedente contributo per la programmazione di film d’essai e l’esclusione della società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla legge n. 220/2016, in ragione di dichiarazioni mendaci relative al numero delle proiezioni. La ricorrente ha dedotto, quanto ai vizi propri del provvedimento impugnato: travisamento dei presupposti e violazione dell’art. 37 della legge n. 220/2016; insussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative; carenza assoluta di istruttoria e violazione della presunzione di innocenza. Ha inoltre riproposto, in via derivata, le censure rivolte contro il decreto presupposto: violazione delle garanzie procedimentali, rinuncia ai poteri istruttori, insussistenza degli elementi del mendacio, illegittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 220/2016, illegittimità del bando e assenza del potere sanzionatorio, nonché mancata applicazione del d.P.R. n. 445/2000. Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del TAR che aveva confermato il decreto presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’esclusione quinquennale prevista dall’art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220/2016 operi sulle future procedure di assegnazione e fosse applicabile al credito d’imposta, poiché la domanda di tax credit era stata presentata dopo l’adozione del decreto di esclusione e il beneficio era stato riconosciuto durante il periodo di efficacia della sanzione. La locuzione “medesimi contributi” è stata interpretata come riferita a tutti i contributi previsti dalla legge n. 220/2016, non soltanto a quelli della stessa tipologia del contributo revocato; il credito d’imposta rientra infatti tra le misure economiche di sostegno disciplinate dalla legge. Il riconoscimento iniziale del tax credit non è stato ritenuto contraddittorio, poiché al momento di tale riconoscimento l’efficacia del decreto presupposto era sospesa cautelarmente; dopo la sentenza di merito sfavorevole, il Ministero doveva applicare l’esclusione. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, qualificando la revoca, indipendentemente dal nomen iuris, come atto vincolato e accertativo conseguente alla mancanza dei requisiti per il beneficio. Le doglianze partecipative sono state respinte mediante applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata definitività del decreto presupposto: quest’ultimo era efficace e non risultava sospeso in appello ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Le censure derivate sono state respinte perché il Consiglio di Stato, con sentenza n. 205/2026, aveva definitivamente confermato la legittimità del decreto presupposto, compresa l’esclusione quinquennale e la compatibilità costituzionale della relativa disciplina. Spese compensate nei rapporti tra la società e il Ministero; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, l. 14 novembre 2016, n. 220
“In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l’esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del presente comma”.
L’esclusione quinquennale opera sulle future procedure di assegnazione di tutti i contributi previsti dalla legge n. 220/2016; la nozione comprende anche il credito d’imposta disciplinato dalla legge, non essendo limitata ai benefici della stessa tipologia del contributo oggetto della dichiarazione mendace.
art. 17, comma 1, l. 14 novembre 2016, n. 220
Il credito d’imposta costituisce una misura economica di sostegno al cinema e all’audiovisivo disciplinata dalla legge n. 220/2016.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica alla revoca del beneficio quando l’atto, al di là del nomen iuris, costituisce un provvedimento vincolato e accertativo conseguente all’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Le violazioni delle garanzie procedimentali non determinano l’annullabilità dell’atto quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 98 c.p.a.
In assenza di una misura cautelare del Consiglio di Stato, il provvedimento presupposto resta efficace durante il giudizio di appello.
art. 12, comma 5, d.m. 31 luglio 2017
È stato richiamato quale fondamento, insieme all’art. 37, comma 2, l. n. 220/2016, della revoca del precedente contributo e dell’esclusione quinquennale in caso di dichiarazioni mendaci.
Massime di principio
- L’esclusione quinquennale prevista dall’art. 37, comma 2, l. n. 220/2016 incide sulle future procedure di assegnazione di tutti i contributi previsti dalla legge, e non soltanto sui benefici appartenenti alla stessa tipologia di quello revocato per dichiarazioni mendaci.
- Il credito d’imposta disciplinato dalla l. n. 220/2016 rientra nella nozione di “contributi di cui alla presente legge” ai fini dell’esclusione quinquennale prevista dall’art. 37, comma 2, della medesima legge.
- La revoca di un beneficio economico riconosciuto in assenza dei requisiti richiesti, anche quando denominata revoca in autotutela, costituisce un atto vincolato e accertativo, non riconducibile alla revoca discrezionale ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
- La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento dell’atto quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Un provvedimento amministrativo resta efficace durante il giudizio di appello se non è stato sospeso dal giudice d’appello; l’amministrazione può quindi fondare su di esso l’adozione di atti conseguenti.
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